L'atto ed il fatto d'impossessarsi indebitamente di cosa altrui. ║ Per
estens. - Plagio. ● St. del dir. - Il concetto romano classico del
f. comprende tutti gli elementi, e cioè: la cosa mobile;
l'intenzione fraudolenta; l'intenzione di trarre lucro dall'oggetto rubato. Il
f. durante tutto il diritto classico, era delitto privato, perseguibile
soltanto dal privato leso. Solo nel XVII sec. si giunge ad operare una
distinzione fra il
f. semplice e quello aggravato, tendenza che
trionferà poi col Beccaria, e che è ormai accolta in tutte le
legislazioni moderne. Nel vigente codice penale italiano, l'impossessamento
della cosa, oggetto del
f., avviene mediante sottrazione della cosa
stessa al detentore. La sottrazione consiste nel togliere la cosa dalla sfera di
disponibilità del soggetto passivo. Il delitto è consumato quando
alla sottrazione della cosa segue l'impossessamento, l'assoggettamento,
cioè, della cosa stessa al potere dell'agente. Oggetto materiale del
delitto è la cosa mobile altrui, la cosa materiale o corporale,
cioè, avente un valore patrimoniale anche minimo. Per cosa altrui
s'intende la cosa il cui godimento e la cui disponibilità siano trattati
giuridicamente nell'interesse di persona diversa dalla persona dell'agente. Dal
punto di vista dell'elemento soggettivo, perché un
f. sia
commesso, è necessaria l'intenzione dolosa ed il fine di trarre profitto
dalla cosa. ║
F. d'uso:
f. che è stato commesso al
solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta. ║
F. lieve per
grave e urgente bisogno:
f. commesso su cose di tenue valore, per
provvedere ad un grave ed urgente bisogno, relativo a persone o cose. ●
Teol. - Il
f. è considerato in genere peccato grave perché
viola non solo il diritto divino e umano, ma anche il diritto naturale. Esso
è contrario al settimo comandamento del Decalogo. Allo scopo di definirne
la gravità, si considerano il danno cagionato al derubato, il danno
arrecato alla società e l'indebito arricchimento del ladro.