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Furto.

L'atto ed il fatto d'impossessarsi indebitamente di cosa altrui. ║ Per estens. - Plagio. ● St. del dir. - Il concetto romano classico del f. comprende tutti gli elementi, e cioè: la cosa mobile; l'intenzione fraudolenta; l'intenzione di trarre lucro dall'oggetto rubato. Il f. durante tutto il diritto classico, era delitto privato, perseguibile soltanto dal privato leso. Solo nel XVII sec. si giunge ad operare una distinzione fra il f. semplice e quello aggravato, tendenza che trionferà poi col Beccaria, e che è ormai accolta in tutte le legislazioni moderne. Nel vigente codice penale italiano, l'impossessamento della cosa, oggetto del f., avviene mediante sottrazione della cosa stessa al detentore. La sottrazione consiste nel togliere la cosa dalla sfera di disponibilità del soggetto passivo. Il delitto è consumato quando alla sottrazione della cosa segue l'impossessamento, l'assoggettamento, cioè, della cosa stessa al potere dell'agente. Oggetto materiale del delitto è la cosa mobile altrui, la cosa materiale o corporale, cioè, avente un valore patrimoniale anche minimo. Per cosa altrui s'intende la cosa il cui godimento e la cui disponibilità siano trattati giuridicamente nell'interesse di persona diversa dalla persona dell'agente. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, perché un f. sia commesso, è necessaria l'intenzione dolosa ed il fine di trarre profitto dalla cosa. ║ F. d'uso: f. che è stato commesso al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta. ║ F. lieve per grave e urgente bisogno: f. commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, relativo a persone o cose. ● Teol. - Il f. è considerato in genere peccato grave perché viola non solo il diritto divino e umano, ma anche il diritto naturale. Esso è contrario al settimo comandamento del Decalogo. Allo scopo di definirne la gravità, si considerano il danno cagionato al derubato, il danno arrecato alla società e l'indebito arricchimento del ladro.