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Frode.

Inganno, raggiro. ● Dir. - Malizioso e sleale agire in danno altrui nel quale deve scorgersi, aggravata, la figura della malafede in senso oggettivo; non, peraltro, una specie di dolo (nel senso di vizio del volere) e neppure una forma di simulazione. ║ F. fiscale: delitto commesso da chi, essendo tenuto a sottoscrivere la dichiarazione ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci è stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti, ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione senza rettificare i dati conseguiti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili; da chiunque indica nella dichiarazione passività inesistenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili; da chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette. ║ F. in emigrazione: delitto consistente nel farsi consegnare da taluno, eccitandolo, con mendaci asserzioni e con false notizie, ad emigrare o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, denaro o altra utilità come compenso per farlo emigrare. ║ F. nelle pubbliche forniture: delitto consistente nel commettere f. nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali. ║ F. fiscale: il legislatore ha limitato i comportamenti costituenti f. fiscale a sette ipotesi tassativamente previste nell'art. 4 d.l. 10 luglio 1982. ║ F. nell'esercizio del commercio: delitto consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto. ║ F. processuale: delitto consistente nel fatto di chi, nel corso di un procedimento civile, amministrativo o penale, immuta artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia.