Inganno, raggiro. ● Dir. - Malizioso e sleale agire in danno altrui nel
quale deve scorgersi, aggravata, la figura della malafede in senso oggettivo;
non, peraltro, una specie di dolo (nel senso di vizio del volere) e neppure una
forma di simulazione. ║
F. fiscale: delitto commesso da chi,
essendo tenuto a sottoscrivere la dichiarazione ed essendo venuto a conoscenza
che negli inventari o bilanci è stata omessa l'iscrizione di
attività o sono state iscritte passività inesistenti, ovvero che
sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture
o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione senza rettificare i dati
conseguiti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili; da chiunque
indica nella dichiarazione passività inesistenti rilevanti nella
determinazione dei redditi imponibili; da chiunque commette altri fatti
fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette. ║
F. in
emigrazione: delitto consistente nel farsi consegnare da taluno,
eccitandolo, con mendaci asserzioni e con false notizie, ad emigrare o
avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, denaro o altra
utilità come compenso per farlo emigrare. ║
F. nelle pubbliche
forniture: delitto consistente nel commettere
f. nell'esecuzione dei
contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.
║
F. fiscale: il legislatore ha limitato i comportamenti
costituenti
f. fiscale a sette ipotesi tassativamente previste nell'art.
4 d.l. 10 luglio 1982. ║
F. nell'esercizio del commercio: delitto
consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa
mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto. ║
F.
processuale: delitto consistente nel fatto di chi, nel corso di un
procedimento civile, amministrativo o penale, immuta artificialmente lo stato
dei luoghi o delle cose o delle persone, al fine di trarre in inganno il giudice
in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito
nell'esecuzione di una perizia.