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Foro.

Dir. - Termine giuridico usato per designare il giudice competente per territorio o più precisamente la sede del suo ufficio. Il codice di procedura civile vigente prevede un f. generale ed uno speciale. ║ F. generale: giudice davanti al quale il convenuto può essere chiamato a rispondere in ogni causa che non sia espressamente deferita ad altro f. Esso è personale e soggettivo per eccellenza e si fonda su una delle tre circostanze: domicilio, residenza e dimora. ║ F. speciale: giudice davanti al quale il convenuto è chiamato a rispondere solo in determinate cause a detto f. specificamente attribuite. Tali f. hanno come qualità comune quella di essere fori oggettivi. ║ F. ecclesiastico: complesso dei tribunali per l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica nell'ambito del diritto dello Stato. Accettato da quegli ordinamenti che riconoscono alla chiesa di giudicare in materia religiosa, il f. ecclesiastico come tale dipende interamente dal diritto dello Stato; esso può quindi di fatto essere allargato o ristretto, soppresso o ricostruito. Storicamente, il f. ecclesiastico nasce nel periodo che va dal IV al VI sec., quando l'imperatore Costantino assegnò ai vescovi un vero e proprio potere giurisdizionale e Giustiniano riconobbe il f. ecclesiastico per i chierici e per le questioni amministrative di natura ecclesiastica. Riconosciuto nel periodo carolingio per le controversie religiose esso fu più ampiamente ammesso dal IX sec. in poi, anche per il fatto che nella persona del vescovo è spesso riunita la potestà spirituale e quella civile. Riconosciuto in generale, non senza però limitazioni e riserve e restrizioni, dalle monarchie piemontesi e napoletane, il f. ecclesiastico fu definitivamente abolito dalla legge sarda del 9 aprile del 1850, la quale dopo il 1860 fu gradatamente estesa a tutto il territorio nazionale. La predetta legge inoltre stabiliva che venissero avocate alla giurisdizione civile tutte le cause già di competenza del f. ecclesiastico. In seguito al Concordato del 1929, dato il riconoscimento del matrimonio religioso, lo Stato italiano ha riconosciuto il potere giurisdizionale della Chiesa limitatamente alle questioni di nullità matrimoniale. Con il Concordato lo Stato italiano ha pure concesso particolari riguardi per i chierici in caso di loro deferimento al magistrato penale per delitto. In tal caso, il procuratore della Repubblica deve immediatamente informare l'ordinario della diocesi e deve pure trasmettergli la decisione istruttoria e la sentenza definitiva. In caso di arresto l'ecclesiastico deve essere trattato con il riguardo dovuto al suo stato e grado gerarchico. Nel caso di condanna la pena deve possibilmente essere scontata in locali speciali, separati da quelli dove si trovano i condannati laici, a meno che il vescovo competente non abbia ridotto l'ecclesiastico riconosciuto colpevole allo stato laicale. ║ F. erariale o f. dello Stato: in deroga alla normale competenza per territorio del giudice ordinario, il f. erariale è previsto dalla legge quando un'amministrazione dello Stato è direttamente interessata in un processo civile. In questo caso, le cause di competenza del tribunale o delle corti d'appello devono essere chiamate davanti al giudice dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello competente secondo le norme ordinarie. Rimane ferma la competenza ordinaria per procedure fallimentari ed esecutive.