Dir. - Termine giuridico usato per designare il giudice competente per
territorio o più precisamente la sede del suo ufficio. Il codice di
procedura civile vigente prevede un
f. generale ed uno speciale. ║
F. generale: giudice davanti al quale il convenuto può essere
chiamato a rispondere in ogni causa che non sia espressamente deferita ad altro
f. Esso è personale e soggettivo per eccellenza e si fonda su una
delle tre circostanze: domicilio, residenza e dimora. ║
F.
speciale: giudice davanti al quale il convenuto è chiamato a
rispondere solo in determinate cause a detto
f. specificamente
attribuite. Tali
f. hanno come qualità comune quella di essere
fori oggettivi. ║
F. ecclesiastico: complesso dei tribunali per
l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica nell'ambito del diritto dello
Stato. Accettato da quegli ordinamenti che riconoscono alla chiesa di giudicare
in materia religiosa, il
f. ecclesiastico come tale dipende interamente
dal diritto dello Stato; esso può quindi di fatto essere allargato o
ristretto, soppresso o ricostruito. Storicamente, il
f. ecclesiastico
nasce nel periodo che va dal IV al VI sec., quando l'imperatore Costantino
assegnò ai vescovi un vero e proprio potere giurisdizionale e Giustiniano
riconobbe il
f. ecclesiastico per i chierici e per le questioni
amministrative di natura ecclesiastica. Riconosciuto nel periodo carolingio per
le controversie religiose esso fu più ampiamente ammesso dal IX sec. in
poi, anche per il fatto che nella persona del vescovo è spesso riunita la
potestà spirituale e quella civile. Riconosciuto in generale, non senza
però limitazioni e riserve e restrizioni, dalle monarchie piemontesi e
napoletane, il
f. ecclesiastico fu definitivamente abolito dalla legge
sarda del 9 aprile del 1850, la quale dopo il 1860 fu gradatamente estesa a
tutto il territorio nazionale. La predetta legge inoltre stabiliva che venissero
avocate alla giurisdizione civile tutte le cause già di competenza del
f. ecclesiastico. In seguito al Concordato del 1929, dato il
riconoscimento del matrimonio religioso, lo Stato italiano ha riconosciuto il
potere giurisdizionale della Chiesa limitatamente alle questioni di
nullità matrimoniale. Con il Concordato lo Stato italiano ha pure
concesso particolari riguardi per i chierici in caso di loro deferimento al
magistrato penale per delitto. In tal caso, il procuratore della Repubblica deve
immediatamente informare l'ordinario della diocesi e deve pure trasmettergli la
decisione istruttoria e la sentenza definitiva. In caso di arresto
l'ecclesiastico deve essere trattato con il riguardo dovuto al suo stato e grado
gerarchico. Nel caso di condanna la pena deve possibilmente essere scontata in
locali speciali, separati da quelli dove si trovano i condannati laici, a meno
che il vescovo competente non abbia ridotto l'ecclesiastico riconosciuto
colpevole allo stato laicale. ║
F. erariale o
f. dello
Stato: in deroga alla normale competenza per territorio del giudice
ordinario, il
f. erariale è previsto dalla legge quando
un'amministrazione dello Stato è direttamente interessata in un processo
civile. In questo caso, le cause di competenza del tribunale o delle corti
d'appello devono essere chiamate davanti al giudice dove ha sede l'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello
competente secondo le norme ordinarie. Rimane ferma la competenza ordinaria per
procedure fallimentari ed esecutive.