Il nome e il cognome con cui si sottoscrive un documento per conferma o
accettazione del contenuto, una lettera o cartolina per indicare il mittente,
un'opera d'arte per attestare e garantire in qualche modo la proprietà
artistica. ║
F. in bianco: apposta ad un documento non ancora
completo. ║ Nel caso di articoli a stampa si chiama
f. anche il
nome e cognome dell'autore stampato in calce all'articolo. ║ Fig. - Il
nome d'una persona, indipendentemente dalla sottoscrizione, soprattutto in
rapporto al credito che esso gode presso altri. ║
Per onor di f.:
di cose che si fanno malvolentieri, solo per non mancare alla parola. ║
Per estens. - La persona stessa, specialmente parlando di scrittori apprezzati.
● Dir. - La
f. è la sottoscrizione autografa di un atto, che
comporta riconoscimento del contenuto dell'atto stesso. ║
L'
autenticazione della f. può essere fatta dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Deve essere redatta di
seguito alla sottoscrizione. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare
le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria
f. per esteso ed il timbro dell'ufficio. ║
Credito di
f.: è il credito concesso sotto forma di obbligazioni personali verso
terzi (accettazioni cambiarie, avvalli, fideiussioni, ecc.). ║
F. di
favore o
di garanzia: è quella apposta da persone ritenute
solvibili, le quali si prestano a garantire il pagamento del debito di un
terzo.