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Firma.

Il nome e il cognome con cui si sottoscrive un documento per conferma o accettazione del contenuto, una lettera o cartolina per indicare il mittente, un'opera d'arte per attestare e garantire in qualche modo la proprietà artistica. ║ F. in bianco: apposta ad un documento non ancora completo. ║ Nel caso di articoli a stampa si chiama f. anche il nome e cognome dell'autore stampato in calce all'articolo. ║ Fig. - Il nome d'una persona, indipendentemente dalla sottoscrizione, soprattutto in rapporto al credito che esso gode presso altri. ║ Per onor di f.: di cose che si fanno malvolentieri, solo per non mancare alla parola. ║ Per estens. - La persona stessa, specialmente parlando di scrittori apprezzati. ● Dir. - La f. è la sottoscrizione autografa di un atto, che comporta riconoscimento del contenuto dell'atto stesso. ║ L'autenticazione della f. può essere fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria f. per esteso ed il timbro dell'ufficio. ║ Credito di f.: è il credito concesso sotto forma di obbligazioni personali verso terzi (accettazioni cambiarie, avvalli, fideiussioni, ecc.). ║ F. di favore o di garanzia: è quella apposta da persone ritenute solvibili, le quali si prestano a garantire il pagamento del debito di un terzo.