Erano così chiamate, a Roma, le giornate festive nelle quali si praticava
il culto di qualche divinità. Lo stesso nome si dava alle vacanze estive,
nelle scuole. ║ Attualmente indicano il periodo di riposo concesso da
ditte private ed enti pubblici ai propri dipendenti. ║
F.
giudiziarie: nel diritto canonico sono i giorni in cui non può essere
amministrata la giustizia. Si dividono in
ordinari, e sono quelli
stabiliti tassativamente nel
Codex Juris Canonici (feste di precetto e
ultimi tre giorni della settimana santa):
straordinari, e sono quelli
stabiliti dalla competente autorità per avvenimenti speciali
(anniversario dell'elezione del Pontefice, dei Patti Lateranensi, ecc.);
iuris commnunis, e sono quelli stabiliti per tutta la Chiesa;
iuris
particularis, e sono quelli stabiliti dai singoli ordinari.