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Ferie.

Erano così chiamate, a Roma, le giornate festive nelle quali si praticava il culto di qualche divinità. Lo stesso nome si dava alle vacanze estive, nelle scuole. ║ Attualmente indicano il periodo di riposo concesso da ditte private ed enti pubblici ai propri dipendenti. ║ F. giudiziarie: nel diritto canonico sono i giorni in cui non può essere amministrata la giustizia. Si dividono in ordinari, e sono quelli stabiliti tassativamente nel Codex Juris Canonici (feste di precetto e ultimi tre giorni della settimana santa): straordinari, e sono quelli stabiliti dalla competente autorità per avvenimenti speciali (anniversario dell'elezione del Pontefice, dei Patti Lateranensi, ecc.); iuris commnunis, e sono quelli stabiliti per tutta la Chiesa; iuris particularis, e sono quelli stabiliti dai singoli ordinari.