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Fatto.

Realtà di una cosa; prodotto di una qualunque azione; ciò che nell'esperienza è dato con immediatezza e in maniera oggettiva. Il termine è talvolta usato come sinonimo di avvenimento (ciò che accade in un luogo e in un tempo determinati) e di fenomeno (ciò che è presente ai sensi). ● Dir. - F. giuridico: evento al quale l'ordinamento attribuisce la virtù di produrre effetti giuridici, e cioè l'acquisto, la modificazione, la perdita di un diritto. Per quanto riguarda la loro origine, possono essere: naturali, e sono quelli in cui l'effetto giuridico è riconosciuto immediatamente al verificarsi della condizione oggettiva, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà da parte del soggetto; volontari, e sono quelli in cui deve concorrere insieme con la condizione oggettiva anche la volontà del soggetto. La volontà che si richiede in essi è talvolta una volontà duratura, in modo che l'effetto giuridico sia riconosciuto finché quello stato di volontà perdura. Assai più frequenti sono però i f. volontari in cui basta un atto iniziale di volontà, gli atti giuridici propriamente detti.