Realtà di una cosa; prodotto di una qualunque azione; ciò che
nell'esperienza è dato con immediatezza e in maniera oggettiva. Il
termine è talvolta usato come sinonimo di avvenimento (ciò che
accade in un luogo e in un tempo determinati) e di fenomeno (ciò che
è presente ai sensi). ● Dir. -
F. giuridico: evento al quale
l'ordinamento attribuisce la virtù di produrre effetti giuridici, e
cioè l'acquisto, la modificazione, la perdita di un diritto. Per quanto
riguarda la loro origine, possono essere:
naturali, e sono quelli in cui
l'effetto giuridico è riconosciuto immediatamente al verificarsi della
condizione oggettiva, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà
da parte del soggetto;
volontari, e sono quelli in cui deve concorrere
insieme con la condizione oggettiva anche la volontà del soggetto. La
volontà che si richiede in essi è talvolta una volontà
duratura, in modo che l'effetto giuridico sia riconosciuto finché quello
stato di volontà perdura. Assai più frequenti sono però i
f. volontari in cui basta un atto iniziale di volontà, gli atti
giuridici propriamente detti.