Termine latino che in origine indicava semplicemente la legge, l'ordinamento, e
che in seguito venne ad assumere il significato di "legge divina". Il
f.
è perciò il diritto sacro, e comprende tanto la religione in
quanto assume un aspetto giuridico, quanto il diritto privato e pubblico in
quanto ha un lato religioso. è sovente contrapposto allo
ius che,
di istituzione umana, è variabile e perfettibile; la sua inosservanza non
lede che rapporti umani. Il
f. invece si fonda sulla volontà degli
dei ed è quindi, almeno da parte degli uomini, immutabile; la sua
inosservanza comporta un'offesa agli dei. Infine, tutto ciò che si oppone
al
f. è detto
nefas.