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Farmacista.

Laureato in farmacia. ║ In senso lato titolare o conduttore o esercente di farmacia. ● Dir. - La professione sanitaria non può essere esercitata se non previo conseguimento della laurea corrispondente, del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, dell'iscrizione al relativo albo nonché della registrazione del diploma presso l'ufficio comunale ove il sanitario risiede. Le disposizioni di maggiore importanza interessanti l'esercizio della professione di f. sono: obbligo di fornire i medicamenti richiesti nelle forme di legge; divieto di cumulo di titolarità di due o più esercizi farmaceutici anche se trattasi di cumulo o di un'autorizzazione definitiva con una provvisoria; divieto di esercizio cumulativo con altre professioni o arti sanitarie; divieto della direzione tecnica di più officine galeniche e della direzione di una farmacia con quella dell'officina, eccettuate le officine già autorizzate in diretta comunicazione con la farmacia; divieto di comparaggio consistente nell'accordo tra il f. e un terzo allo scopo di vendere determinate specialità medicinali dietro compenso; divieto di rivelazione di "segreto professionale", includendo in siffatta accezione la "natura dei rimedi somministrati" salvo in presenza di fondate ragioni esimenti, quali il consenso dell'interessato ovvero del medico curante se il malato non ne è a conoscenza nonché nei casi di richiesta da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria; obbligo del rapporto all'autorità dei fatti le cui circostanze possano presentare i caratteri di un delitto (doloso, colposo, preterintenzionale) perseguibile d'ufficio (obbligo non sussistente per i fatti semplicemente contravvenzionali né in casi di delitto punibile su querela); obbligo da parte del titolare di un esercizio farmaceutico di comunicare al medico provinciale il nome degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto, che rendano pericoloso l'esercizio medesimo; divieto di false attestazioni, punibili se effettuate con dolo, anche se non sono dirette ad autorità pubbliche.