Laureato in farmacia. ║ In senso lato titolare o conduttore o esercente di
farmacia. ● Dir. - La professione sanitaria non può essere
esercitata se non previo conseguimento della laurea corrispondente, del titolo
di abilitazione all'esercizio professionale, dell'iscrizione al relativo albo
nonché della registrazione del diploma presso l'ufficio comunale ove il
sanitario risiede. Le disposizioni di maggiore importanza interessanti
l'esercizio della professione di
f. sono: obbligo di fornire i
medicamenti richiesti nelle forme di legge; divieto di cumulo di
titolarità di due o più esercizi farmaceutici anche se trattasi di
cumulo o di un'autorizzazione definitiva con una provvisoria; divieto di
esercizio cumulativo con altre professioni o arti sanitarie; divieto della
direzione tecnica di più officine galeniche e della direzione di una
farmacia con quella dell'officina, eccettuate le officine già autorizzate
in diretta comunicazione con la farmacia; divieto di comparaggio consistente
nell'accordo tra il
f. e un terzo allo scopo di vendere determinate
specialità medicinali dietro compenso; divieto di rivelazione di "segreto
professionale", includendo in siffatta accezione la "natura dei rimedi
somministrati" salvo in presenza di fondate ragioni esimenti, quali il consenso
dell'interessato ovvero del medico curante se il malato non ne è a
conoscenza nonché nei casi di richiesta da parte dell'autorità
amministrativa o giudiziaria; obbligo del rapporto all'autorità dei fatti
le cui circostanze possano presentare i caratteri di un delitto (doloso,
colposo, preterintenzionale) perseguibile d'ufficio (obbligo non sussistente per
i fatti semplicemente contravvenzionali né in casi di delitto punibile su
querela); obbligo da parte del titolare di un esercizio farmaceutico di
comunicare al medico provinciale il nome degli addetti all'esercizio stesso ed
esibire tanti certificati quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che
essi siano esenti da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio
personale della farmacia e da malattie contagiose in atto, che rendano
pericoloso l'esercizio medesimo; divieto di false attestazioni, punibili se
effettuate con dolo, anche se non sono dirette ad autorità pubbliche.