(o
famigliare). Della famiglia. ║
Assegni f.: destinati alla
famiglia. ║
Lavoro f.: quello prestato in favore di una persona,
alla quale il lavoratore sia legato da matrimonio o da relazioni di parentela o
di affinità. ║ Per estens. - Indica intimità di rapporti con
persone, o lunga consuetudine e pratica di cose. ║ Di forma, espressione o
manifestazioni, che si usa nei rapporti con persone di famiglia o, comunque,
intime. ● Biol. - Di malattia, carattere o sindrome che si riscontrano in
più membri collaterali di una famiglia. ● Dir. -
Impresa f.:
istituzione di fatto riconosciuta giuridicamente, con la legge di riforma del
diritto di famiglia, approvata nel 1975 (V.
FAMIGLIA). L'art. 230 bis della legge stabilisce che, qualora non
sussista un più preciso rapporto societario o di lavoro dipendente, il
familiare che svolge in modo continuativo attività di lavoro
nell'
impresa f., oltre ad avere diritto al mantenimento, commisurato alla
condizione patrimoniale della famiglia, ha anche il diritto di partecipare agli
utili dell'impresa e agli incrementi patrimoniali della stessa. Secondo quanto
stabilito dalla legge 9.12.1975 n. 576, l'
impresa f. non assume una
configurazione giuridica diversa dall'impresa individuale e, come tale, viene
considerata dal fisco, anche se gli utili sono di fatto divisi tra i familiari
del titolare. Qualora i partecipanti all'
impresa f. intendano stabilire
un diverso rapporto fiscale, è necessario che la divisione degli utili
risulti da un apposito atto notarile, anteriore all'anno fiscale per il quale
viene richiesta l'imposizione separata.