Dir. civ. - Complesso di persone, legate fra loro dal vincolo familiare, che
hanno il fine comune di esercitare l'agricoltura, più particolarmente la
coltivazione di un fondo, di regola altrui. La composizione della
f.c.
non può volontariamente essere modificata senza il consenso del
concedente, salvo i casi di matrimonio, di adozione o di riconoscimento dei
figli naturali. La composizione e le variazioni della
f.c. devono
risultare dal libretto colonico.