Opere d'arte, spesso dovute ad artisti largamente dotati, create ad imitazione
(come copia) di una pittura o di una scultura firmata da un artista di chiara
fama e che perciò ha un alto valore commerciale. Quasi sempre tali
f.
in a. sono commissionati all'artista da mercanti d'arte poco scrupolosi che
dispongono di una ben organizzata rete per il collocamento delle opere stesse.
Si può anzi dire che esiste addirittura una vera e propria industria dei
f. in a.. con un giro di affari valutato dagli esperti dell'ordine di
parecchi miliardi. I "grandi" falsificatori più noti sono Elmyr De Hory e
David Stein. Il falso nell'arte non è un fenomeno contemporaneo;
già molti pittori della "scuola romana" avevano falsificato vari
capolavori dell'arte greca, presentandoli poi come originali. Ma fu col
Rinascimento che si sviluppò grandemente questa attività, da
quando cioè gli artisti cominciarono a firmare le loro opere. Uno dei
primi processi per falso si ebbe nel 1512 quando Dürer portò davanti
al tribunale Girolamo da Francoforte e Marcantonio Raimondi che avevano
spacciato, come autentiche, alcune copie di quadri dipinti dal Dürer. Prima
della fine della seconda guerra mondiale, il pittore olandese van Meergeren
vendette a Goering un quadro di Vermeer. Terminata la guerra il pittore fu
processato per collaborazionismo; ma egli poté dimostrare che il dipinto
di Vermeer era stato eseguito da lui stesso; van Meergeren fu assolto
dall'imputazione di collaborazionismo ma venne condannato come falsificatore.
Alla fine di aprile del 1972 venne tenuta a Brescia, una speciale mostra in cui
erano esposte circa 3.000 "opere" di "maestri contemporanei" dovute
esclusivamente all'abilità dei falsari. Quella originale mostra era il
risultato di una brillante operazione di polizia che era riuscita a stroncare
l'attività di molti mercanti d'arte e falsificatori e a sequestrare
migliaia di falsi. Ciò era stato possibile anche grazie alla nuova legge
1062 del 20 novembre 1971 che sostituiva la carente legislazione precedente in
fatto di
f. in a. Tale nuova legge prevede la reclusione o una forte
ammenda per "chiunque, al fine di trarne illecito profitto contraffà,
altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od oggetti di
antichità od oggetti di interesse storico o archeologico...". Alle stesse
pene è soggetto anche chi, senza aver concorso nella contraffazione, pone
in commercio - o detiene per farne commercio - esemplari contraffatti delle
opere anzidette. La legge contempla anche come colpevole chi, conoscendo la
falsità dell'opera, autentica opera od oggetti contraffatti.