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Falcidia.

Dir. rom. - Quarta f. o f. è quel quarto dell'asse ereditario, al netto di ogni onere e debito, che era garantito come minimo agli eredi in virtù della lex F. (40 a.C.), dovuta al tribuno Publio Falcidio. Nel diritto giustinianeo, la norma finì per avere solo un valore dispositivo, essendo concessa al testatore la facoltà di vietare all'erede di chiederne l'applicazione. ║ Nel Medioevo, il termine f. fu adoperato per indicare genericamente la porzione legittima. ║ Per estens. - Strage.