Dir. rom. -
Quarta f. o
f. è quel quarto dell'asse
ereditario, al netto di ogni onere e debito, che era garantito come minimo agli
eredi in virtù della
lex F. (40 a.C.), dovuta al tribuno Publio
Falcidio. Nel diritto giustinianeo, la norma finì per avere solo un
valore dispositivo, essendo concessa al testatore la facoltà di vietare
all'erede di chiederne l'applicazione. ║ Nel Medioevo, il termine
f. fu adoperato per indicare genericamente la porzione legittima. ║
Per estens. - Strage.