Dir. - Atto con il quale un terzo, senza delegazione del debitore, si obbliga
all'adempimento verso il creditore, vincolandosi in solido con il debitore
originario, quando il creditore non dichiari espressamente di liberare
quest'ultimo. Se non è convenuto diversamente, il terzo non può
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe
potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e
non derivano da fatti successivi all'
e. Non può però
opporgli la compensazione (V.) che avrebbe potuto
opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima
dell'
e.