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Espromissione.

Dir. - Atto con il quale un terzo, senza delegazione del debitore, si obbliga all'adempimento verso il creditore, vincolandosi in solido con il debitore originario, quando il creditore non dichiari espressamente di liberare quest'ultimo. Se non è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'e. Non può però opporgli la compensazione (V.) che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'e.