Insieme di attività inerenti allo studio, alla costruzione ed
all'inserimento negli agglomerati urbani di ogni tipo di edificio. ● St. -
L'
e., nel senso di industria ed attività organizzata, vanta
origini molto remote, risale infatti alla civiltà egizia. Coloro che
maggiormente favorirono il nascere di questa nuova attività furono i
faraoni che vollero vedere realizzati imponenti monumenti a loro perenne
ricordo. All'attuazione di queste opere massicce concorse soprattutto l'impiego
di numerosissimi schiavi. Il materiale che si usava era esclusivamente lapideo,
e veniva lavorato e posto in opera solo a mezzo di sovrapposizione e di
incastro, poiché ancora non si conoscevano i metodi di cementazione e di
rivestimento. Con i Greci e con i Romani l'
e. venne ordinata e si
emanarono le prime norme relative agli appalti. Sotto il Regno di Numa Pompilio
nacquero le corporazioni. Intanto, sfruttando le naturali risorse del paese,
venivano estratti altri materiali dalle cave minerarie. La manodopera venne
divisa in ordinaria e specializzata, si istruirono i primi tecnici che
studiarono poi l'impiego delle malte da costruzione e si costituirono le prime
imprese edilizie. Con la caduta dell'Impero romano, le costruzioni ebbero un
periodo di stasi e nel Medioevo furono alimentate solo dall'iniziativa privata.
Risorte le corporazioni, l'
e. ebbe nuovo impulso. Il campo d'azione
dell'
e. attuale è molto più vasto di un tempo, ma non per
questo meno curato, anzi le diverse esigenze delle costruzioni moderne hanno
permesso ad un numero sempre maggiore di maestranze di perfezionarsi. All'alto
grado di perfezione dell'
e. moderna corrisponde però il mutamento
dei criteri costruttivi ed il loro adeguamento alle esigenze della vita moderna.
Al principio del secolo si è verificato un sostanziale cambiamento nelle
strutture grazie all'avvento della macchina che garantisce la perfetta riuscita
del lavoro e la diminuzione dei costi di mano d'opera. Tutto questo, purtroppo,
va a scapito delle capacità artigianali degli individui, e d'altra parte,
non si può arrestare il naturale evolversi cui ogni cosa è
soggetta. ║
E. industriale: in questo campo va diffondendosi sempre
in maggior misura l'uso di elementi prefabbricati, officine e laboratori, per lo
sfruttamento più razionale dello spazio disponibile. ║
E.
moderna: lo sviluppo dell'
e. moderna ha le sue radici nell'importante
contributo ricevuto da imprese che lavorano per essa, per esempio industria di
laterizi, cemento, profilati metallici, serramenti di legno e di metallo,
industria estrattiva, ecc. La collaborazione con queste imprese e l'alto grado
di perfezione tecnica raggiunto hanno permesso un largo impiego delle strutture
prefabbricate, e uno sviluppo delle costruzioni per abitazione. ║
E.
popolare: i numerosi provvedimenti adottati dallo Stato per assegnare anche
agli strati meno abbienti un'abitazione hanno favorito il sorgere della
cosiddetta
e. popolare. Questi provvedimenti prevedono particolari
facilitazioni di pagamento tramite mutui a basso tasso d'interesse ed esenzione
dall'imposta sui fabbricati. L'
e. popolare costruisce soprattutto grandi
quartieri alla periferia delle città, dove il costo delle aree
fabbricabili è inferiore. Si tratta in genere di enormi palazzi uguali
fra loro che hanno il solo vantaggio della funzionalità. ║
E.
sanitaria: grande importanza ha, per tale tipo di
e., l'ubicazione
degli edifici e la loro progettazione che deve tenere conto delle esigenze di un
ospedale, di una casa di cura, ecc. In Italia l'
e. sanitaria è
regolata da norme emanate dal ministero della Sanità. ║
E.
scolastica: l'aumento della popolazione scolastica in Italia ha posto i
governanti davanti all'arduo problema dell'
e. scolastica. Lo Stato ha
disposto ingenti stanziamenti di capitali, ma nonostante questo, il problema
è sempre vivo ed attuale ed è stato oggetto di numerose leggi,
proposte di legge e deliberazioni, fra cui quella di affidare alle Regioni il
compito di deliberare in materia di
e. scolastica. In questo ramo
dell'
e. si fa largo uso di strutture prefabbricate che permettono
economia di materiali e maggiore celerità nell'allestimento degli
appositi edifici. ║
E. sportiva: si occupa della costruzione di
edifici e impianti che permettano la pratica di qualsiasi sport. Ha assunto
notevole importanza per il carattere di alcune opere, particolarmente gli stadi
che devono ospitare decine di migliaia di spettatori. ● Dir. - Le norme
regolatrici dell'attività costruttiva edilizia sono in prevalenza
contenute nella legge urbanistica del 1942 la quale stabilisce,
in
primis, l'obbligo per i comuni di emanare appositi
regolamenti
edilizi intesi a disciplinare i seguenti argomenti: formazione, attribuzione
e funzionamento della Commissione edilizia comunale; compilazione dei progetti
di opere edilizie; procedura per il rilascio delle licenze di costruzione;
altezze minime e massime dei fabbricati, distacchi di questi da altri vicini e
dalle strade; ampiezza e formazione dei cortili; sporgenze sulle vie e piazze
pubbliche; aspetto dei fabbricati e di tutti i servizi ed impianti che
interessano l'estetica cittadina; norme igieniche di particolare interesse
edilizio; ecc. Nei comuni provvisti di piano regolatore, i regolamenti edilizi
devono disciplinare anche la lottizzazione delle aree fabbricabili e
caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano; l'osservanza di
determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di
carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare
conveniente attuazione al piano regolatore; la costruzione e la manutenzione di
strade private non previste dal piano stesso. I regolamenti edilizi, deliberati
dal Consiglio comunale, devono essere approvati dal ministero per i Lavori
pubblici di concerto con il ministro per l'Interno, previo parere favorevole
della sezione urbanistica regionale e del Consiglio provinciale di
sanità. Per i comuni obbligati alla formazione del piano regolatore,
occorrono i pareri dei Consigli Superiori di sanità e dei lavori
pubblici. A norma dell'art. 31 della legge accennata, chiunque intenda eseguire
nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la
struttura o l'aspetto nei centri abitati e, ove esista il piano regolatore
comunale, anche entro le zone di espansione, deve chiedere apposita licenza al
sindaco del comune, il quale provvede in merito, consultata la Commissione
comunale edilizia. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza
edilizia devono essere notificate all'interessato non oltre un termine fissato.
In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione, decorso il termine,
l'interessato può diffidare il sindaco fissandogli un ulteriore termine;
se neppure entro questo termine il sindaco risponde, la domanda deve intendersi
rigettata. Il cittadino può comunque ancora proporre ricorso al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale per la tutela dei suoi diritti o interessi. In
caso di rilascio della licenza, questa può contenere particolari
"modalità esecutive" richieste dall'Amministrazione perché la
progettata costruzione ottemperi alle esigenze richieste dalle norme edilizie.
Per i comuni che abbiano adottato un piano regolatore generale o
particolareggiato e fino alla data di emanazione del relativo decreto di
approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia,
può, con provvedimento motivato, sospendere ogni determinazione sulle
domande di licenza di costruzione che riconosca in contrasto con il piano
già adottato. La legge urbanistica affida al sindaco la vigilanza sulle
costruzioni che si eseguono nel territorio comunale perché queste
corrispondano alle norme della legge stessa, alle prescrizioni dei piani
regolatori e alle modalità esecutive fissate nella licenza di
costruzione. In caso di inosservanza, il sindaco ordina l'immediata sospensione
dei lavori, con riserva dei provvedimenti che fossero necessari per la modifica
delle costruzioni. Se poi i lavori sono stati iniziati senza aver
preventivamente ottenuto la licenza di costruzione o proseguiti dopo l'ordinanza
di sospensione, il sindaco, previa diffida e sentito il parere della sezione
urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche, ne ordina la demolizione a
spese del contravventore. Agli effetti penali, l'inosservanza delle norme sulle
costruzioni è punita con ammenda. A detta pena è congiunto
l'arresto per i casi di inizio dei lavori senza licenza o di loro prosecuzione
nonostante l'ordine di sospensione impartito dal sindaco. Agli effetti della
legge 29.10.1939, n. 1.497, sulla protezione delle bellezze naturali, è
fatto divieto ai proprietari, possessori o anche semplici detentori, a qualsiasi
titolo, dell'immobile compreso nell'elenco delle località sottoposte a
tutela o che abbia formato oggetto di apposita dichiarazione, di distruggerlo o
di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio al suo aspetto esteriore;
conseguentemente i progetti dei lavori da intraprendere debbono essere
sottoposti all'autorizzazione della competente Soprintendenza. Nell'ipotesi,
invece, che non esista elenco né dichiarazione, il ministro della
Pubblica Istruzione può vietare che si eseguano, senza preventiva
autorizzazione, lavori comunque capaci di arrecare pregiudizio allo stato
esteriore delle cose e delle località soggette alla legge medesima, e
può ordinare la sospensione dei lavori già iniziati. I
provvedimenti suddetti rimangono privi di effetto se entro un termine fissato
non viene comunicato all'interessato che la Commissione competente alla
formazione degli elenchi delle località degne di tutela ha dato parere
favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica il divieto di iniziare i
lavori o l'ordine di sospensione. Particolari norme sono dettate dalla legge
25.11.1962, n. 1.684, per le costruzioni da eseguirsi nelle zone soggette a
movimenti sismici. Esse riguardano principalmente i terreni sui quali eseguire
la costruzione, la larghezza delle strade e degli intervalli di isolamento,
l'altezza massima degli edifici ed il numero dei piani, i sistemi costruttivi,
le costruzioni intelaiate e non, i calcoli di stabilità, le
modalità esecutive delle costruzioni, le costruzioni in legno, ecc.
L'art. 25 della legge in questione stabilisce che chiunque intenda procedere a
nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni nelle località sismiche
deve darne preavviso contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del Genio
civile, allegando il progetto. Il Genio deve esaminare il progetto e rilasciare
un'autorizzazione all'inizio dei lavori (che è indipendente dalla licenza
di costruzione del sindaco e, quindi, a questa si aggiunge). Nel caso siano
richieste talune delle deroghe previste in via eccezionale dalla legge stessa, i
progetti devono essere sottoposti all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici. Per quanto riguarda, infine, le norme igieniche, contenute
principalmente nel T.U. delle leggi sanitarie del 27.7.1934, n. 1.265, e che
sono comuni alle zone asismiche e a quelle sismiche, esse concernono: la
salubrità dell'aggregato urbano e rurale e quella delle singole
abitazioni, affinché queste ultime non difettino di luce e di aria; lo
smaltimento delle acque luride e dei rifiuti, che deve aver luogo in maniera
tale che il sottosuolo non si inquini; le latrine, gli acquai e gli scaricatoi,
che debbono essere costruiti e posti in opera in maniera tale da evitare
esalazioni o infiltrazioni dannose; l'acqua potabile dei pozzi, di altri
serbatoi e delle condutture, che deve essere protetta da possibili inquinamenti.
Rilevanti modifiche alla normativa sull'
e. sono state apportate da una
serie di leggi approvate dopo il 1963. Queste modifiche sono da porsi in
relazione sia alla trasformazione, in senso decisamente industriale,
dell'attività
e., tradizionalmente a carattere artigianale, sia in
relazione alle scelte politiche di programmazione e di gestione urbanistica. I
problemi, determinati dalla mancanza di una legislazione adeguata allo sviluppo
del settore edilizio nel dopoguerra, hanno comportato, negli anni del boom
economico, il dilagare dell'abusivismo edilizio
(V.) e della speculazione sulle aree fabbricabili
(V.), ponendo l'
e. al centro del diffuso
malcostume amministrativo e della degradazione del patrimonio storico-ambientale
del paese. L'espansione dei centri urbani e delle località di interesse
turistico, avvenuta per anni in deroga alla legge del 1942, ha comportato il
diffondersi di un tipo di speculazione edilizia derivante dall'incremento di
valore dei suoli agricoli, utilizzati come aree fabbricabili, facendo poi
ricadere sulla comunità i costi di urbanizzazione. Per risolvere i gravi
problemi connessi all'attività edilizia, sono stati presi provvedimenti
legislativi, a iniziare dalla legge 18.4.1963, n. 167, che consentiva
l'esproprio di aree destinate all'
e. economica e
popolare. Un
primo freno al dilagare dell'abusivismo edilizio fu posto dalla legge "ponte"
del 6.8.1967. Con essa venne imposto ai comuni l'obbligo di dotarsi di piani
regolatori e ai lottizzatori privati l'obbligo di convenzionarsi con l'Ente
locale. Con questa legge furono introdotte norme per dotare le aree fabbricabili
di quantità minime e inderogabili ai servizi. Altre importanti
innovazioni furono introdotte con la legge 22.10.1971, n. 865, la cosiddetta
"legge per la casa", dando un ordinamento organico ai provvedimenti in materia
di
e. economica e popolare, snellendo le procedure di esproprio e
attribuendo alle regioni molte delle competenze riguardanti la programmazione
edilizia. Una nuova "disciplina del regime dei suoli" è stata introdotta
dalla legge 28.1.1977, n. 10, con cui la "licenza edilizia" è stata
sostituita dalla "concessione a edificare", stabilendo che ogni attività
edilizia che comporti una trasformazione urbanistica del territorio comunale
impone a chi esegue i lavori o è proprietario dell'immobile, di
partecipare agli oneri che la trasformazione urbanistica comporta. Con questa
legge, le strutture amministrative regionali e comunali sono state dotate di
strumenti atti a orientare la pianificazione urbana, stabilendo inoltre un
corretto rapporto tra
e. privata e
pubblica. Alcune norme,
riguardanti l'esproprio, dichiarate illegittime da una sentenza della Corte
costituzionale (30.1.1980), sono state modificate con legge 20.7.1980 n. 385.