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Edilizia.

Insieme di attività inerenti allo studio, alla costruzione ed all'inserimento negli agglomerati urbani di ogni tipo di edificio. ● St. - L'e., nel senso di industria ed attività organizzata, vanta origini molto remote, risale infatti alla civiltà egizia. Coloro che maggiormente favorirono il nascere di questa nuova attività furono i faraoni che vollero vedere realizzati imponenti monumenti a loro perenne ricordo. All'attuazione di queste opere massicce concorse soprattutto l'impiego di numerosissimi schiavi. Il materiale che si usava era esclusivamente lapideo, e veniva lavorato e posto in opera solo a mezzo di sovrapposizione e di incastro, poiché ancora non si conoscevano i metodi di cementazione e di rivestimento. Con i Greci e con i Romani l'e. venne ordinata e si emanarono le prime norme relative agli appalti. Sotto il Regno di Numa Pompilio nacquero le corporazioni. Intanto, sfruttando le naturali risorse del paese, venivano estratti altri materiali dalle cave minerarie. La manodopera venne divisa in ordinaria e specializzata, si istruirono i primi tecnici che studiarono poi l'impiego delle malte da costruzione e si costituirono le prime imprese edilizie. Con la caduta dell'Impero romano, le costruzioni ebbero un periodo di stasi e nel Medioevo furono alimentate solo dall'iniziativa privata. Risorte le corporazioni, l'e. ebbe nuovo impulso. Il campo d'azione dell'e. attuale è molto più vasto di un tempo, ma non per questo meno curato, anzi le diverse esigenze delle costruzioni moderne hanno permesso ad un numero sempre maggiore di maestranze di perfezionarsi. All'alto grado di perfezione dell'e. moderna corrisponde però il mutamento dei criteri costruttivi ed il loro adeguamento alle esigenze della vita moderna. Al principio del secolo si è verificato un sostanziale cambiamento nelle strutture grazie all'avvento della macchina che garantisce la perfetta riuscita del lavoro e la diminuzione dei costi di mano d'opera. Tutto questo, purtroppo, va a scapito delle capacità artigianali degli individui, e d'altra parte, non si può arrestare il naturale evolversi cui ogni cosa è soggetta. ║ E. industriale: in questo campo va diffondendosi sempre in maggior misura l'uso di elementi prefabbricati, officine e laboratori, per lo sfruttamento più razionale dello spazio disponibile. ║ E. moderna: lo sviluppo dell'e. moderna ha le sue radici nell'importante contributo ricevuto da imprese che lavorano per essa, per esempio industria di laterizi, cemento, profilati metallici, serramenti di legno e di metallo, industria estrattiva, ecc. La collaborazione con queste imprese e l'alto grado di perfezione tecnica raggiunto hanno permesso un largo impiego delle strutture prefabbricate, e uno sviluppo delle costruzioni per abitazione. ║ E. popolare: i numerosi provvedimenti adottati dallo Stato per assegnare anche agli strati meno abbienti un'abitazione hanno favorito il sorgere della cosiddetta e. popolare. Questi provvedimenti prevedono particolari facilitazioni di pagamento tramite mutui a basso tasso d'interesse ed esenzione dall'imposta sui fabbricati. L'e. popolare costruisce soprattutto grandi quartieri alla periferia delle città, dove il costo delle aree fabbricabili è inferiore. Si tratta in genere di enormi palazzi uguali fra loro che hanno il solo vantaggio della funzionalità. ║ E. sanitaria: grande importanza ha, per tale tipo di e., l'ubicazione degli edifici e la loro progettazione che deve tenere conto delle esigenze di un ospedale, di una casa di cura, ecc. In Italia l'e. sanitaria è regolata da norme emanate dal ministero della Sanità. ║ E. scolastica: l'aumento della popolazione scolastica in Italia ha posto i governanti davanti all'arduo problema dell'e. scolastica. Lo Stato ha disposto ingenti stanziamenti di capitali, ma nonostante questo, il problema è sempre vivo ed attuale ed è stato oggetto di numerose leggi, proposte di legge e deliberazioni, fra cui quella di affidare alle Regioni il compito di deliberare in materia di e. scolastica. In questo ramo dell'e. si fa largo uso di strutture prefabbricate che permettono economia di materiali e maggiore celerità nell'allestimento degli appositi edifici. ║ E. sportiva: si occupa della costruzione di edifici e impianti che permettano la pratica di qualsiasi sport. Ha assunto notevole importanza per il carattere di alcune opere, particolarmente gli stadi che devono ospitare decine di migliaia di spettatori. ● Dir. - Le norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia sono in prevalenza contenute nella legge urbanistica del 1942 la quale stabilisce, in primis, l'obbligo per i comuni di emanare appositi regolamenti edilizi intesi a disciplinare i seguenti argomenti: formazione, attribuzione e funzionamento della Commissione edilizia comunale; compilazione dei progetti di opere edilizie; procedura per il rilascio delle licenze di costruzione; altezze minime e massime dei fabbricati, distacchi di questi da altri vicini e dalle strade; ampiezza e formazione dei cortili; sporgenze sulle vie e piazze pubbliche; aspetto dei fabbricati e di tutti i servizi ed impianti che interessano l'estetica cittadina; norme igieniche di particolare interesse edilizio; ecc. Nei comuni provvisti di piano regolatore, i regolamenti edilizi devono disciplinare anche la lottizzazione delle aree fabbricabili e caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano; l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore; la costruzione e la manutenzione di strade private non previste dal piano stesso. I regolamenti edilizi, deliberati dal Consiglio comunale, devono essere approvati dal ministero per i Lavori pubblici di concerto con il ministro per l'Interno, previo parere favorevole della sezione urbanistica regionale e del Consiglio provinciale di sanità. Per i comuni obbligati alla formazione del piano regolatore, occorrono i pareri dei Consigli Superiori di sanità e dei lavori pubblici. A norma dell'art. 31 della legge accennata, chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati e, ove esista il piano regolatore comunale, anche entro le zone di espansione, deve chiedere apposita licenza al sindaco del comune, il quale provvede in merito, consultata la Commissione comunale edilizia. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza edilizia devono essere notificate all'interessato non oltre un termine fissato. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione, decorso il termine, l'interessato può diffidare il sindaco fissandogli un ulteriore termine; se neppure entro questo termine il sindaco risponde, la domanda deve intendersi rigettata. Il cittadino può comunque ancora proporre ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per la tutela dei suoi diritti o interessi. In caso di rilascio della licenza, questa può contenere particolari "modalità esecutive" richieste dall'Amministrazione perché la progettata costruzione ottemperi alle esigenze richieste dalle norme edilizie. Per i comuni che abbiano adottato un piano regolatore generale o particolareggiato e fino alla data di emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia, può, con provvedimento motivato, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione che riconosca in contrasto con il piano già adottato. La legge urbanistica affida al sindaco la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale perché queste corrispondano alle norme della legge stessa, alle prescrizioni dei piani regolatori e alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. In caso di inosservanza, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti che fossero necessari per la modifica delle costruzioni. Se poi i lavori sono stati iniziati senza aver preventivamente ottenuto la licenza di costruzione o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il sindaco, previa diffida e sentito il parere della sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche, ne ordina la demolizione a spese del contravventore. Agli effetti penali, l'inosservanza delle norme sulle costruzioni è punita con ammenda. A detta pena è congiunto l'arresto per i casi di inizio dei lavori senza licenza o di loro prosecuzione nonostante l'ordine di sospensione impartito dal sindaco. Agli effetti della legge 29.10.1939, n. 1.497, sulla protezione delle bellezze naturali, è fatto divieto ai proprietari, possessori o anche semplici detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile compreso nell'elenco delle località sottoposte a tutela o che abbia formato oggetto di apposita dichiarazione, di distruggerlo o di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio al suo aspetto esteriore; conseguentemente i progetti dei lavori da intraprendere debbono essere sottoposti all'autorizzazione della competente Soprintendenza. Nell'ipotesi, invece, che non esista elenco né dichiarazione, il ministro della Pubblica Istruzione può vietare che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di arrecare pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località soggette alla legge medesima, e può ordinare la sospensione dei lavori già iniziati. I provvedimenti suddetti rimangono privi di effetto se entro un termine fissato non viene comunicato all'interessato che la Commissione competente alla formazione degli elenchi delle località degne di tutela ha dato parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica il divieto di iniziare i lavori o l'ordine di sospensione. Particolari norme sono dettate dalla legge 25.11.1962, n. 1.684, per le costruzioni da eseguirsi nelle zone soggette a movimenti sismici. Esse riguardano principalmente i terreni sui quali eseguire la costruzione, la larghezza delle strade e degli intervalli di isolamento, l'altezza massima degli edifici ed il numero dei piani, i sistemi costruttivi, le costruzioni intelaiate e non, i calcoli di stabilità, le modalità esecutive delle costruzioni, le costruzioni in legno, ecc. L'art. 25 della legge in questione stabilisce che chiunque intenda procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni nelle località sismiche deve darne preavviso contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del Genio civile, allegando il progetto. Il Genio deve esaminare il progetto e rilasciare un'autorizzazione all'inizio dei lavori (che è indipendente dalla licenza di costruzione del sindaco e, quindi, a questa si aggiunge). Nel caso siano richieste talune delle deroghe previste in via eccezionale dalla legge stessa, i progetti devono essere sottoposti all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Per quanto riguarda, infine, le norme igieniche, contenute principalmente nel T.U. delle leggi sanitarie del 27.7.1934, n. 1.265, e che sono comuni alle zone asismiche e a quelle sismiche, esse concernono: la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e quella delle singole abitazioni, affinché queste ultime non difettino di luce e di aria; lo smaltimento delle acque luride e dei rifiuti, che deve aver luogo in maniera tale che il sottosuolo non si inquini; le latrine, gli acquai e gli scaricatoi, che debbono essere costruiti e posti in opera in maniera tale da evitare esalazioni o infiltrazioni dannose; l'acqua potabile dei pozzi, di altri serbatoi e delle condutture, che deve essere protetta da possibili inquinamenti. Rilevanti modifiche alla normativa sull'e. sono state apportate da una serie di leggi approvate dopo il 1963. Queste modifiche sono da porsi in relazione sia alla trasformazione, in senso decisamente industriale, dell'attività e., tradizionalmente a carattere artigianale, sia in relazione alle scelte politiche di programmazione e di gestione urbanistica. I problemi, determinati dalla mancanza di una legislazione adeguata allo sviluppo del settore edilizio nel dopoguerra, hanno comportato, negli anni del boom economico, il dilagare dell'abusivismo edilizio (V.) e della speculazione sulle aree fabbricabili (V.), ponendo l'e. al centro del diffuso malcostume amministrativo e della degradazione del patrimonio storico-ambientale del paese. L'espansione dei centri urbani e delle località di interesse turistico, avvenuta per anni in deroga alla legge del 1942, ha comportato il diffondersi di un tipo di speculazione edilizia derivante dall'incremento di valore dei suoli agricoli, utilizzati come aree fabbricabili, facendo poi ricadere sulla comunità i costi di urbanizzazione. Per risolvere i gravi problemi connessi all'attività edilizia, sono stati presi provvedimenti legislativi, a iniziare dalla legge 18.4.1963, n. 167, che consentiva l'esproprio di aree destinate all'e. economica e popolare. Un primo freno al dilagare dell'abusivismo edilizio fu posto dalla legge "ponte" del 6.8.1967. Con essa venne imposto ai comuni l'obbligo di dotarsi di piani regolatori e ai lottizzatori privati l'obbligo di convenzionarsi con l'Ente locale. Con questa legge furono introdotte norme per dotare le aree fabbricabili di quantità minime e inderogabili ai servizi. Altre importanti innovazioni furono introdotte con la legge 22.10.1971, n. 865, la cosiddetta "legge per la casa", dando un ordinamento organico ai provvedimenti in materia di e. economica e popolare, snellendo le procedure di esproprio e attribuendo alle regioni molte delle competenze riguardanti la programmazione edilizia. Una nuova "disciplina del regime dei suoli" è stata introdotta dalla legge 28.1.1977, n. 10, con cui la "licenza edilizia" è stata sostituita dalla "concessione a edificare", stabilendo che ogni attività edilizia che comporti una trasformazione urbanistica del territorio comunale impone a chi esegue i lavori o è proprietario dell'immobile, di partecipare agli oneri che la trasformazione urbanistica comporta. Con questa legge, le strutture amministrative regionali e comunali sono state dotate di strumenti atti a orientare la pianificazione urbana, stabilendo inoltre un corretto rapporto tra e. privata e pubblica. Alcune norme, riguardanti l'esproprio, dichiarate illegittime da una sentenza della Corte costituzionale (30.1.1980), sono state modificate con legge 20.7.1980 n. 385.