Combattimento che ha luogo tra due persone come riparazione d'onore, secondo le
norme del codice cavalleresco, alla presenza di testimoni, detti "padrini", e
svolto all'arma bianca o con la pistola. Al
d. si giunge soltanto se chi
si ritiene offeso manda un regolare cartello di sfida, e se la vertenza risulta
tale da non poter avere una soluzione diversa, fra quelle previste dalle leggi
cavalleresche. La Chiesa punisce con la scomunica i duellanti ed i loro
testimoni. La legge italiana condanna il
d., punisce i duellanti, i
testimoni ed i portatori di sfida. ● St. - L'origine del
d.
è antichissima: gli fu data forma giuridica nel Medioevo; da quell'epoca
fu in gran voga fino al secolo scorso, nonostante i tentativi per limitarlo ed
eliminarlo da parte delle leggi ecclesiastiche e civili. ║
D.
giudiziario: forma medievale di giudizio di Dio, ammesso come prova dai
tribunali. In caso di controversia difficilmente risolvibile, per mancanza di
altre prove, i due avversari erano ammessi a cimentarsi in combattimento alla
spada, secondo le norme prescritte dal codice d'onore. La lite giudiziaria
veniva decisa a favore del combattente che riportava la vittoria.