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Donazione.

Attribuzione patrimoniale fatta ad altri a titolo di liberalità. • Dir. - Contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 Cod. civ.). La d. deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con l'indicazione del loro valore nell'atto medesimo della d., ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. La d. di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna manuale del bene. La d. può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Nel primo caso la revoca può essere chiesta giudizialmente dal donante o dai suoi eredi entro l'anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione; nel secondo caso deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale. La d. non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. è considerata d. anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (d. rimuneratoria). Questa non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante; non è soggetta a collazione; obbliga alla garanzia per evizione solo fino alla concorrenza dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante; non può revocarsi per causa d'ingratitudine né per sopravvenienza dei figli; non è soggetta a riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari; nel fallimento conserva i suoi effetti rispetto ai creditori. Non costituisce d. la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (per es. le mance). I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo quelle conformi agli usi. Non possono fare d. coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Per realizzare il principio di uguaglianza tra coniugi, e tra i coniugi e le coppie non legate da vincolo matrimoniale (art. 29 c. II e art. 30 c. I Cost.), la Corte costituzionale (n. 91/1973) ha abrogato l'art. 781 Cod. civ. che prevedeva la nullità della d. tra coniugi.