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Dolo.

Inganno, raggiro con cui si ledono interessi altrui. ● Dir. - In materia civile, è uno dei vizi del consenso. è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato; quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio; se infine i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso (d. incidente), il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in mala fede risponde dei danni. In materia penale è, secondo la definizione del De Marsico, la volontà non coartata di compiere un fatto commissivo od omissivo che la legge contempla come reato con la previsione dell'evento che deriva dalla propria azione e l'intenzione di produrlo con esso. Il Codice penale vigente stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non lo ha commesso con d., salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.