Inganno, raggiro con cui si ledono interessi altrui. ● Dir. - In materia
civile, è uno dei vizi del consenso. è causa di annullamento del
contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che,
senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato; quando i raggiri sono
stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al
contraente che ne ha tratto vantaggio; se infine i raggiri non sono stati tali
da determinare il consenso (
d. incidente), il contratto è valido,
benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il
contraente in mala fede risponde dei danni. In materia penale è, secondo
la definizione del De Marsico, la volontà non coartata di compiere un
fatto commissivo od omissivo che la legge contempla come reato con la previsione
dell'evento che deriva dalla propria azione e l'intenzione di produrlo con esso.
Il Codice penale vigente stabilisce che nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come delitto se non lo ha commesso con
d.,
salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti
dalla legge.