Il discriminare; distinzione fra cose o persone.
║ Nel periodo delle leggi razziali, provvedimento di non
applicabilità delle disposizioni restrittive della capacità
giuridica. ║
D. razziale: applicazione di provvedimenti
restrittivi, nei confronti degli appartenenti ad una razza diversa da quella del
gruppo dominante. ● Econ. -
D. dei prezzi: particolare
modalità nell'offerta di un bene o di servizi, operabile solo in
condizioni di monopolio di tale bene o servizi. Consiste nella vendita a prezzi
diversi di unità prodotte invece al medesimo costo, allo scopo di
sfruttare al meglio le potenzialità delle classi di compratori, ad
esempio in relazione alle classi sociali o alle zone di residenza. Condizione
indispensabile per la realizzazione di una
d. è che gli acquirenti
discriminati non possano accedere alle modalità di offerta con il prezzo
più basso, e che i clienti favoriti dai prezzi non possano rivendere
parte del prodotto acquistato agli altri. La varietà di prezzi che si
realizza in un regime di libera concorrenza non è ovviamente definibile
come
d. Generalmente gli economisti distinguono tre tipi:
d. su base
personale;
d. su base materiale;
d. su base geografica. La
prima valuta la condizione personale del consumatore o cliente, come nel caso di
un professionista che applichi tariffe diverse a clienti di diversi. Il secondo
tipo valuta invece la destinazione del bene venduto, cioè il suo uso:
nell'erogazione di energia elettrica, per esempio, i prezzi sono diversi per
l'uso domestico e quello industriale e, in tale ambito, sono ulteriormente
differenziati in ordine a piccole aziende o grandi complessi. La
d. su
base geografica, infine, valuta la localizzazione del cliente e può
essere giustificata dall'incidenza dei costi di trasporto o altri motivi quando
favorisce i clienti esteri rispetto a quelli interni o viceversa.