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Discriminazione.

Il discriminare; distinzione fra cose o persone. ║ Nel periodo delle leggi razziali, provvedimento di non applicabilità delle disposizioni restrittive della capacità giuridica. ║ D. razziale: applicazione di provvedimenti restrittivi, nei confronti degli appartenenti ad una razza diversa da quella del gruppo dominante. ● Econ. - D. dei prezzi: particolare modalità nell'offerta di un bene o di servizi, operabile solo in condizioni di monopolio di tale bene o servizi. Consiste nella vendita a prezzi diversi di unità prodotte invece al medesimo costo, allo scopo di sfruttare al meglio le potenzialità delle classi di compratori, ad esempio in relazione alle classi sociali o alle zone di residenza. Condizione indispensabile per la realizzazione di una d. è che gli acquirenti discriminati non possano accedere alle modalità di offerta con il prezzo più basso, e che i clienti favoriti dai prezzi non possano rivendere parte del prodotto acquistato agli altri. La varietà di prezzi che si realizza in un regime di libera concorrenza non è ovviamente definibile come d. Generalmente gli economisti distinguono tre tipi: d. su base personale; d. su base materiale; d. su base geografica. La prima valuta la condizione personale del consumatore o cliente, come nel caso di un professionista che applichi tariffe diverse a clienti di diversi. Il secondo tipo valuta invece la destinazione del bene venduto, cioè il suo uso: nell'erogazione di energia elettrica, per esempio, i prezzi sono diversi per l'uso domestico e quello industriale e, in tale ambito, sono ulteriormente differenziati in ordine a piccole aziende o grandi complessi. La d. su base geografica, infine, valuta la localizzazione del cliente e può essere giustificata dall'incidenza dei costi di trasporto o altri motivi quando favorisce i clienti esteri rispetto a quelli interni o viceversa.