Atto ed effetto del disconoscere. ● Dir. -
D. di paternità: azione mediante la quale viene negata la
legittimità del figlio quale risulta dall'atto di nascita. Dal momento
che la legge ritiene il marito automaticamente padre di un figlio nato nel
matrimonio, il
d. può essere intentato nei seguenti casi: nascita
del figlio prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del
matrimonio; impossibilità fisica del marito di coabitare con la moglie
durante il periodo legale del concepimento;
impotentia generandi del
marito durante detto periodo; adulterio della moglie durante il periodo del
concepimento e occultamento della gravidanza al marito da parte della stessa. Il
nuovo diritto di famiglia indica come possibili titolari dell'azione di
d. non solo il marito ma anche la moglie e il figlio, una volta raggiunta
la maggiore età.