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Deposizione.

L'atto di deporre. ● Dir. - Rimozione dalla dignità regia: la d. di un sovrano, a differenza della decadenza e dell'abdicazione, non rientra nell'ordine giuridico normale, essendo di solito conseguenza di un atto rivoluzionario. ● Dir. process. - Dichiarazione fatta al giudice da un testimone. ● Dir. can. - D. canonica: la pena canonica della d. comporta la sospensione dall'ufficio, l'incapacità a tenere qualsiasi ufficio, beneficio, pensione o incarico ecclesiastico, e la decadenza di quelli che il chierico deposto detiene. Peraltro questo conserva ancora gli obblighi e i privilegi derivanti dall'ordinazione; perde i privilegi, quando persista nell'errore anche dopo l'ammonizione, e può essere privato dall'ordinario del diritto di portare l'abito ecclesiastico. La d. è applicata: per l'eresia; per il sacrilegio sulle sacre specie; per simulata celebrazione di Messa o confessione da parte di chierico non sacerdote; per violazione di cadavere; per aborto; per gravi delitti contro la proprietà; per gravi delitti di lussuria; per trasgressione continuata dell'obbligo di portare l'abito ecclesiastico e la tonsura; per illegittima persistenza in ufficio ecclesiastico. ● Lit. - Nel linguaggio liturgico cristiano antico, il termine è usato a significare ora il giorno della sepoltura o quello della morte. ║ D. di Cristo: espressione che deriva dalla narrazione evangelica e designa i momenti che seguirono alla crocifissione di Gesù, cioè il distacco del corpo del Redentore dalla croce, l'imbalsamazione e il seppellimento; al rito pietoso provvidero i discepoli di Gesù, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. La rappresentazione iconografica della d. di Cristo entra a far parte del ciclo iconografico della Passione nel IX sec. L'Occidente si attiene alla narrazione evangelica, limitando i personaggi della scena a Cristo, a Giuseppe d'Arimatea, che sostiene il corpo abbandonato del Cristo, e a Nicodemo; nell'arte bizantina vi parteciparono anche la Vergine, San Giovanni e le pie donne.