L'atto di deporre. ● Dir. - Rimozione dalla
dignità regia: la
d. di un sovrano, a differenza della decadenza e
dell'abdicazione, non rientra nell'ordine giuridico normale, essendo di solito
conseguenza di un atto rivoluzionario. ● Dir. process. - Dichiarazione
fatta al giudice da un testimone. ● Dir. can. -
D. canonica: la
pena canonica della
d. comporta la sospensione dall'ufficio,
l'incapacità a tenere qualsiasi ufficio, beneficio, pensione o incarico
ecclesiastico, e la decadenza di quelli che il chierico deposto detiene.
Peraltro questo conserva ancora gli obblighi e i privilegi derivanti
dall'ordinazione; perde i privilegi, quando persista nell'errore anche dopo
l'ammonizione, e può essere privato dall'ordinario del diritto di portare
l'abito ecclesiastico. La
d. è applicata: per l'eresia; per il
sacrilegio sulle sacre specie; per simulata celebrazione di Messa o confessione
da parte di chierico non sacerdote; per violazione di cadavere; per aborto; per
gravi delitti contro la proprietà; per gravi delitti di lussuria; per
trasgressione continuata dell'obbligo di portare l'abito ecclesiastico e la
tonsura; per illegittima persistenza in ufficio ecclesiastico. ● Lit. -
Nel linguaggio liturgico cristiano antico, il termine è usato a
significare ora il giorno della sepoltura o quello della morte. ║
D. di
Cristo: espressione che deriva dalla narrazione evangelica e designa i
momenti che seguirono alla crocifissione di Gesù, cioè il distacco
del corpo del Redentore dalla croce, l'imbalsamazione e il seppellimento; al
rito pietoso provvidero i discepoli di Gesù, Giuseppe d'Arimatea e
Nicodemo. La rappresentazione iconografica della
d. di Cristo entra a far
parte del ciclo iconografico della Passione nel IX sec. L'Occidente si attiene
alla narrazione evangelica, limitando i personaggi della scena a Cristo, a
Giuseppe d'Arimatea, che sostiene il corpo abbandonato del Cristo, e a Nicodemo;
nell'arte bizantina vi parteciparono anche la Vergine, San Giovanni e le pie
donne.