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Decentramento.

Atto ed effetto del decentrare. Consiste nell'allontanamento da un nucleo centrale e nella ripartizione in zone periferiche di poteri, attività e sedi connesse. ● Urban. - Processo di smistamento sul territorio della popolazione, con le attività e gli edifici relativi (abitazioni, uffici, industrie, sedi amministrative, trasporti, ecc.); in genere pianificato, per evitare l'eccessivo concentramento di risorse e funzioni in aree urbane ristrette. ● Dir. - D. amministrativo: attribuzione di potestà deliberative a istituzioni periferiche, per la promozione delle autonomie locali e l'attuazione di una più ampia distribuzione territoriale dei servizi dipendenti dallo Stato, in conformità con l'art. 5 della Costituzione italiana. Se tali istituzioni godono di un'autonomia giuridicamente riconosciuta, sono oggetto di un d. autarchico, che a sua volta si distingue in d. autarchico territoriale, quando riguardi enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni), e in d. autarchico istituzionale, quando coinvolga enti pubblici non territoriali, i cosiddetti enti parastatali. In entrambi i casi, tuttavia, si può parlare di d. funzionale, poiché tutti gli enti autonomi sono obbligati, di fronte allo Stato, a svolgere le attività a loro delegate, con le medesime finalità, nell'interesse dello Stato stesso. Se, al contrario, le istituzioni periferiche sono organi del potere centrale, che si è così articolato in varie sezioni e uffici, si parla di d. gerarchico o burocratico. Il d. amministrativo risponde all'esigenza di individuare e soddisfare, con il minor numero possibile di organi intermedi, i bisogni collettivi, che differiscono dall'una all'altra regione, dall'uno all'altro comune; in questo senso rimane un processo di natura tecnico-funzionale, che implica solo parzialmente un processo di d. politico. Dal 1953 si sono succeduti provvedimenti legislativi miranti ad attuare la norma costituzionale (art. 5): nel 1971 fu riconosciuta l'autonomia delle comunità montane; tra il 1975 e il 1977 fu attuata la potestà amministrativa delle regioni; nel 1976 furono istituite le circoscrizioni di quartiere all'interno dei comuni. Infine una legge del 1990 (L. 8 giugno 1990, n. 142) ha attuato i principi costituzionali dell'art. 128, che riconosce le province e i comuni come enti autonomi. ║ D. politico: trasferimento dei poteri governativi a unità politico-decisionali autonome periferiche: a seconda del grado più o meno elevato del d. politico nella gestione governativa statale, si distinguono Stati federali, decentrati politicamente, e Stati unitari, i quali, pur riconoscendo autonomie locali, mantengono la sostanziale unità politica e sono decentrati solo amministrativamente. ● Econ. - D. produttivo: riguarda la produzione industriale. Questo sistema implica il fatto che in un'impresa determinati processi di produzione vengano distaccati dalla rimanente catena produttiva e trasferiti in altri impianti industriali in aree diverse del Paese o all'estero, oppure vengano affidati a piccole imprese satellite esterne. ● Ott. - D. ottico: nella tecnica fotografica, spostamento verticale o orizzontale dell'obiettivo perpendicolarmente al piano della lastra fotografica: ciò consente di modificare l'inquadratura dell'immagine senza muovere l'apparecchio e senza variare la prospettiva.