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Danneggiamento.

Azione, effetto del danneggiare. ● Dir. - Il delitto di d. consiste nel recar danno ad altri modificando una cosa in modo da renderla inservibile parzialmente o totalmente rispetto all'uso a cui è destinata. Il d. può riguardare cose mobili e cose immobili. Il d. della cosa è da considerare un'ipotesi di violenza sulle cose. Se il d. riguarda scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità e il fatto è commesso per disprezzo verso l'autorità stessa, esso costituisce un delitto contro la pubblica amministrazione. Se il d. riguarda animali altrui è applicabile l'art. 635 Cod. Pen. che punisce (su querela della persona offesa, a meno che non sia commesso con violenza alla persona, in occasione di abbandono di pubblico servizio, contro edifici pubblici o destinati al pubblico, contro opere di irrigazione, contro alberi da frutto o foreste destinate al rimboschimento) con la reclusione o con una multa colui che, senza necessità, uccide, rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri. Il d. di impianti, apparecchi o segnali atti a prevenire disastri o infortuni sul lavoro è una delle ipotesi di delitto non contro il patrimonio, ma contro l'incolumità pubblica previste dall'art. 437 Cod. Pen. Speciali figure di d. sono previste dai Codici Penali militari per la necessità di una maggior tutela di strutture o oggetti di interesse militare e ai particolari doveri cui sono soggetti i militari. Il d. di cosa propria può costituire il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria se commesso al fine di ottenere per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni.