Azione, effetto del danneggiare. ● Dir. - Il
delitto di
d. consiste nel recar danno ad altri modificando una cosa in
modo da renderla inservibile parzialmente o totalmente rispetto all'uso a cui
è destinata. Il
d. può riguardare cose mobili e cose
immobili. Il
d. della cosa è da considerare un'ipotesi di violenza
sulle cose. Se il
d. riguarda scritti o disegni affissi o esposti al
pubblico per ordine dell'autorità e il fatto è commesso per
disprezzo verso l'autorità stessa, esso costituisce un delitto contro la
pubblica amministrazione. Se il
d. riguarda animali altrui è
applicabile l'art. 635 Cod. Pen. che punisce (su querela della persona offesa, a
meno che non sia commesso con violenza alla persona, in occasione di abbandono
di pubblico servizio, contro edifici pubblici o destinati al pubblico, contro
opere di irrigazione, contro alberi da frutto o foreste destinate al
rimboschimento) con la reclusione o con una multa colui che, senza
necessità, uccide, rende inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri. Il
d. di impianti, apparecchi o segnali atti a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro è una delle ipotesi di delitto
non contro il patrimonio, ma contro l'incolumità pubblica previste
dall'art. 437 Cod. Pen. Speciali figure di
d. sono previste dai Codici
Penali militari per la necessità di una maggior tutela di strutture o
oggetti di interesse militare e ai particolari doveri cui sono soggetti i
militari. Il
d. di cosa propria può costituire il reato di
fraudolenta distruzione della cosa propria se commesso al fine di ottenere per
sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro
infortuni.