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Custodia.

Attività di chi custodisce una persona, un luogo, un monumento, un istituto. ║ Oggetto di dimensioni, materiale e forme diverse, usato per contenere e proteggere altri oggetti, generalmente fragili o preziosi. ● Dir. rom. - Nella valutazione della responsabilità contrattuale, procedimento con il quale si poneva a carico dell'obbligato il rischio per eventi che avessero causato la perdita della cosa dovuta. Sembra che di c. non si rispondesse nella locazione di case, che era regolata da criteri diversi. La c. implicava, però, solo la responsabilità in caso di furto e, probabilmente, di danneggiamento. In epoca giustinianea, fu introdotto il concetto della diligentia, quindi della responsabilità personale nel senso più ampio del termine. Tale concetto passò in seguito al diritto civile moderno, che considera l'inadempimento all'ufficio di c. una violazione della maggior diligenza imposta. ║ C. cautelare: stato di privazione della libertà personale imposto all'imputato a fini cautelari. Comincia a decorrere da quando l'imputato viene fermato o arrestato, anche se domiciliarmente. L'imputato ha diritto alla scarcerazione quando vengono superati i limiti imposti dalla normativa stabilita con le leggi del 1984 (che modificò il nome di c. preventiva in quello attuale) e del 1986, che prevedono tempi massimi, a seconda della gravità del reato, sia nella fase istruttoria e nel giudizio di primo grado, che in fase di appello e di ricorso per cassazione. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza di termini non può essere emesso nuovo mandato di cattura per lo stesso reato, con la sola eccezione dei delitti di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere in materia di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, terrorismo. Ulteriori modificazioni alla c. cautelare sono state apportate con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale dell'ottobre 1988.