Chi vigila, custodisce cose o persone; guardiano.
║ In particolare, chi ha la custodia di uffici ed edifici pubblici,
stabilimenti, monumenti. ║ Titolo, ormai per lo più abbandonato,
attribuito a chi era preposto a istituti, biblioteche, accademie, ospedali.
║ Fig. - Chi difende e conserva un valore, un bene ideale. ● St. -
In epoca romana, ispettore che durante le elezioni aveva il compito di garantire
la regolare consegna delle tavolette sulle quali era stato espresso il voto.
● Dir. - Ausiliario del giudice, al quale sono affidate la conservazione e
l'amministrazione dei beni che costituiscono oggetto di procedimento giudiziario
o sono ad esso collegati. L'ufficio di
c. può essere sia gratuito,
sia remunerato, a seconda delle decisioni del giudice e delle norme di legge; se
non ha diritto a compenso il
c. può chiedere in ogni tempo di
essere sostituito; in caso contrario la richiesta può essere effettuata
solo per giusti motivi. Il
c. che, dopo aver assunto l'incarico, non lo
esegue, può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria. In
quanto titolare di un ufficio pubblico, egli dispone di poteri e deve rispettare
doveri concernenti l'esercizio delle sue funzioni; egli è dunque
responsabile del danno cagionato alle parti nel caso che non custodisca i beni a
lui affidati. Il diritto italiano prevede diverse figure di
c.: di beni
pignorati o sequestrati, delle cose sigillate, di cose sequestrate perché
pertinenti a reato.