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Custode.

Chi vigila, custodisce cose o persone; guardiano. ║ In particolare, chi ha la custodia di uffici ed edifici pubblici, stabilimenti, monumenti. ║ Titolo, ormai per lo più abbandonato, attribuito a chi era preposto a istituti, biblioteche, accademie, ospedali. ║ Fig. - Chi difende e conserva un valore, un bene ideale. ● St. - In epoca romana, ispettore che durante le elezioni aveva il compito di garantire la regolare consegna delle tavolette sulle quali era stato espresso il voto. ● Dir. - Ausiliario del giudice, al quale sono affidate la conservazione e l'amministrazione dei beni che costituiscono oggetto di procedimento giudiziario o sono ad esso collegati. L'ufficio di c. può essere sia gratuito, sia remunerato, a seconda delle decisioni del giudice e delle norme di legge; se non ha diritto a compenso il c. può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; in caso contrario la richiesta può essere effettuata solo per giusti motivi. Il c. che, dopo aver assunto l'incarico, non lo esegue, può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria. In quanto titolare di un ufficio pubblico, egli dispone di poteri e deve rispettare doveri concernenti l'esercizio delle sue funzioni; egli è dunque responsabile del danno cagionato alle parti nel caso che non custodisca i beni a lui affidati. Il diritto italiano prevede diverse figure di c.: di beni pignorati o sequestrati, delle cose sigillate, di cose sequestrate perché pertinenti a reato.