(dal latino
curia). St. del dir. - La
più antica ripartizione politica del popolo romano. Si ipotizza che
traesse le sue origini dalla sede di una primitiva assemblea, dove si riunivano
gli uomini delle popolazioni contigue. La tradizione attribuisce a Romolo la
distribuzione del popolo in
c., istituite in numero di dieci per ciascuna
delle tre tribù, i
Tities, i
Ramnes e i
Luceres.
Alle singole
c. si sarebbero dati, secondo qualche scrittore, nomi di
donne sabine rapite dai Romani. Nel complesso delle loro competenze e funzioni,
le
c. si riunivano nell'assemblea cittadina dei
comitia curiata
con prerogative elettorali, legislative e giudiziarie. Le
c. persero ogni
importanza politica con la creazione dell'ordinamento centuriato. ║ Nel
Medioevo, il termine fu riferito a vari organi collegiali, in particolare in
campo giurisdizionale, come pure al luogo in cui si teneva il giudizio.
Utilizzato per indicare assemblee o diete annuali di ecclesiastici e laici
feudatari dell'Impero carolingio. In Sardegna si denominò
magna c.
l'adunanza di nobili, clero e liberi che coadiuvava il signore nelle sue
funzioni di
iudex. ● Dir. can. -
C. diocesana: l'insieme
delle persone, ecclesiastiche e laiche, che coadiuvano il vescovo nell'esercizio
delle sue funzioni. Comprende di regola una sezione amministrativa e una sezione
per gli affari giudiziari. Alla prima presiede il vicario generale, che è
il sacerdote legittimamente costituito a rappresentare la persona del vescovo in
tutta la diocesi. Ne fanno, inoltre, parte: il delegato arcivescovile per
l'ufficio amministrativo; il cancelliere che formula gli atti, custodisce
l'archivio degli inventari e dei documenti e rilascia le copie e i certificati
che siano consentiti; gli esaminatori sinodali, nominati su proposta del vescovo
dal sinodo diocesano per partecipare alle commissioni per le provviste delle
parrocchie e per dare consiglio nelle cause per la rimozione dei parroci; i
parroci consultori, nominati anch'essi dal sinodo, per offrire pareri sui
ricorsi presentati dai parroci rimossi. Alla sezione giudiziale presiede
l'officiale, coadiuvato dai giudici sinodali, dal promotore di giustizia, dal
difensore del vincolo, dagli uditori, dai notari, ecc. ║
C. romana:
il complesso degli organi, individuali e collegiali che, oltre ai cardinali e al
sinodo episcopale, coadiuvano il pontefice nel governo della Chiesa universale.
Già organizzata secondo la costituzione
Immensa Aeterni Dei di
Sisto V (1588) e ristrutturata con la
Sapienti consilio di Pio X (1908),
l'ordinamento della
c. romana è stato del tutto rinnovato con la
costituzione
Regimini Ecclesiae Universae di Paolo VI (1967). In
complesso, essa risulta composta: 1) dalla Segreteria papale (o di Stato) e dal
Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa; 2) dalle Sacre congregazioni
(nel numero di dieci); 3) dai Segretariati; 4) dagli Uffici (Cancelleria
apostolica, Prefettura dell'Economia, Prefettura del Palazzo apostolico); 5) dai
diversi altri enti costituiti con compiti specifici e strutturati in modo
particolare. A ciascuno di tali istituti curiali presiede, di regola, come
prefetto, un cardinale (o altro prelato) che, secondo le norme stabilite, viene
coadiuvato da uno o più segretari o da ministri variamente denominati.
Fanno poi parte della
C. i Tribunali apostolici della Segnatura
apostolica, della Sacra Romana Rota e la Sacra Penitenzieria. ● St. -
Edificio in cui si tenevano le adunanze politiche, nel Foro di Roma. Nella
C.
Ostilia si radunò il Senato fino al 52 a.C., quando fu distrutta dal
fuoco; ricostruita da Giulio Cesare, fu chiamata
C. Iulia. Fu, poi,
restaurata da Diocleziano.