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Curia.

(dal latino curia). St. del dir. - La più antica ripartizione politica del popolo romano. Si ipotizza che traesse le sue origini dalla sede di una primitiva assemblea, dove si riunivano gli uomini delle popolazioni contigue. La tradizione attribuisce a Romolo la distribuzione del popolo in c., istituite in numero di dieci per ciascuna delle tre tribù, i Tities, i Ramnes e i Luceres. Alle singole c. si sarebbero dati, secondo qualche scrittore, nomi di donne sabine rapite dai Romani. Nel complesso delle loro competenze e funzioni, le c. si riunivano nell'assemblea cittadina dei comitia curiata con prerogative elettorali, legislative e giudiziarie. Le c. persero ogni importanza politica con la creazione dell'ordinamento centuriato. ║ Nel Medioevo, il termine fu riferito a vari organi collegiali, in particolare in campo giurisdizionale, come pure al luogo in cui si teneva il giudizio. Utilizzato per indicare assemblee o diete annuali di ecclesiastici e laici feudatari dell'Impero carolingio. In Sardegna si denominò magna c. l'adunanza di nobili, clero e liberi che coadiuvava il signore nelle sue funzioni di iudex. ● Dir. can. - C. diocesana: l'insieme delle persone, ecclesiastiche e laiche, che coadiuvano il vescovo nell'esercizio delle sue funzioni. Comprende di regola una sezione amministrativa e una sezione per gli affari giudiziari. Alla prima presiede il vicario generale, che è il sacerdote legittimamente costituito a rappresentare la persona del vescovo in tutta la diocesi. Ne fanno, inoltre, parte: il delegato arcivescovile per l'ufficio amministrativo; il cancelliere che formula gli atti, custodisce l'archivio degli inventari e dei documenti e rilascia le copie e i certificati che siano consentiti; gli esaminatori sinodali, nominati su proposta del vescovo dal sinodo diocesano per partecipare alle commissioni per le provviste delle parrocchie e per dare consiglio nelle cause per la rimozione dei parroci; i parroci consultori, nominati anch'essi dal sinodo, per offrire pareri sui ricorsi presentati dai parroci rimossi. Alla sezione giudiziale presiede l'officiale, coadiuvato dai giudici sinodali, dal promotore di giustizia, dal difensore del vincolo, dagli uditori, dai notari, ecc. ║ C. romana: il complesso degli organi, individuali e collegiali che, oltre ai cardinali e al sinodo episcopale, coadiuvano il pontefice nel governo della Chiesa universale. Già organizzata secondo la costituzione Immensa Aeterni Dei di Sisto V (1588) e ristrutturata con la Sapienti consilio di Pio X (1908), l'ordinamento della c. romana è stato del tutto rinnovato con la costituzione Regimini Ecclesiae Universae di Paolo VI (1967). In complesso, essa risulta composta: 1) dalla Segreteria papale (o di Stato) e dal Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa; 2) dalle Sacre congregazioni (nel numero di dieci); 3) dai Segretariati; 4) dagli Uffici (Cancelleria apostolica, Prefettura dell'Economia, Prefettura del Palazzo apostolico); 5) dai diversi altri enti costituiti con compiti specifici e strutturati in modo particolare. A ciascuno di tali istituti curiali presiede, di regola, come prefetto, un cardinale (o altro prelato) che, secondo le norme stabilite, viene coadiuvato da uno o più segretari o da ministri variamente denominati. Fanno poi parte della C. i Tribunali apostolici della Segnatura apostolica, della Sacra Romana Rota e la Sacra Penitenzieria. ● St. - Edificio in cui si tenevano le adunanze politiche, nel Foro di Roma. Nella C. Ostilia si radunò il Senato fino al 52 a.C., quando fu distrutta dal fuoco; ricostruita da Giulio Cesare, fu chiamata C. Iulia. Fu, poi, restaurata da Diocleziano.