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Costituzione.

Atto ed effetto del costituire o del costituirsi. ║ Modo di essere costituito, composto. ║ Fondazione. ║ Assegnazione nelle forme legali. ║ Modo con cui un corpo, un oggetto o un organismo è costituito. ● Chim. - Formula di c.: in un composto, sistema di rappresentazione grafica nel quale i simboli dei diversi elementi presenti sono fra loro collegati da linee, allo scopo di dare un'idea della disposizione degli atomi nel composto. Le formule di c. sono particolarmente utili, quando si hanno più composti rispondenti alla stessa formula bruta (isomeri). ● Dir. - In senso materiale, struttura essenziale dello Stato, insieme delle istituzioni che ne determinano l'ordinamento supremo (V. COSTITUENTE ITALIANA DEL 1946-1947). ║ In senso formale, insieme delle norme giuridiche fondamentali, scritte e non scritte, che tracciano le linee maestre dell'ordinamento giuridico dello Stato (V. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, LA). A seconda della natura delle forze che hanno dato vita al documento costituzionale e delle modalità con cui tale forze hanno agito, la C. prende tradizionalmente vari nomi: carta, patto costituzionale oppure C. in senso stretto, distinguendo se è stata emanata da un monarca assoluto, da un monarca e dal popolo o, ancora, direttamente dal popolo (di norma rappresentato da un'apposita assemblea, tuttavia chiamato a volte a intervenire sulle decisioni di quest'ultima tramite referendum). Le C. si dividono in flessibili e rigide: le prime sono quelle in cui l'attività diretta alla modifica o all'integrazione delle loro norme è affidata, insieme all'attività legislativa ordinaria, alle due Camere del Parlamento e, eventualmente, al capo dello Stato; tali organi emanano norme in materia costituzionale mediante gli stessi procedimenti seguiti per emanare le disposizioni della legislazione ordinaria. Le c. rigide, invece, sono quelle in cui l'attività di revisione non è affidata agli organi legislativi ordinari operanti con la procedura loro consueta, ma viene attribuita a tali organi a patto che seguano un procedimento speciale, o a organi appositi oppure, eventualmente, anche al popolo. Mentre le c. flessibili possono più facilmente adeguarsi alle nuove esigenze della vita collettiva, una c. rigida comporta, invece, una maggiore garanzia di stabilità a favore del supremo ordinamento dello Stato, come pure la possibilità che gli atti emanati dagli organi principali (e, in particolare, quelli legislativi) vengano controllati nella loro conformità con le regole costituzionali. In Inghilterra, ad esempio, la C. è flessibile e, inoltre, prevalentemente consuetudinaria; la C. attualmente vigente in Italia è, al contrario, di tipo rigido, deliberata dall'Assemblea Costituente rappresentativa del popolo e garantita da una Corte Costituzionale. Entrambi i tipi di C. possono contenere un certo numero di norme e formule elastiche, ossia suscettibili, entro certi limiti, di varie interpretazioni. ║ Insieme di norme legislative che si differenziano dalle altre per la più complessa procedura seguita dai comuni organi legislativi. ║ Atto scritto, documento, che contiene la maggior parte delle norme materialmente costituzionali. ║ Il costituirsi, il consegnarsi spontaneamente alla giustizia, dichiarandosi reo. ║ C. in giudizio: deposito in cancelleria, da parte dell'attore, della nota d'iscrizione a ruolo e del fascicolo; da parte del convenuto, del proprio fascicolo e della comparsa di risposta. ● Dir. can. - Legislazione ecclesiastica nel suo complesso. ║ C. pontificie: atti pontifici redatti sulle materie più importanti. ║ C. religiosa: il codice che regola l'istituzione e l'organizzazione degli Istituti religiosi. ● Med. - C. individuale: complesso delle caratteristiche somatiche, funzionali e psichiche, proprie di ogni individuo. Lo studio delle c. individuali si basa sulla valutazione quantitativa delle variazioni dei caratteri individuali. Alla c. individuale vengono connesse la resistenza di fronte alle diverse cause morbose, le reattività dei tessuti e dell'organismo ai vari stimoli esterni, lo svolgersi delle diverse funzioni, la forza fisica, il temperamento, ecc.