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Constitutiones principum.

Dir. rom. - Nome generico con il quale, durante l'età del Principato, si indicavano le emanazioni di norme da parte dell'imperatore romano e che venivano a costituire fonti di diritto. L'attività normativa dell'imperatore poteva esplicarsi in diverse forme, che vennero distinte da Gaio nelle categorie fondamentali degli edicta (ordinanze e istruzioni di carattere generale), epistulae (risposte scritte del principe a domande scritte rivoltegli da privati o da magistrati e funzionari), decreta (decisioni pronunciate dall'imperatore stesso su questioni sottoposte alla sua cognizione, direttamente o per appello). Tali generi si modificarono nel corso dei secoli e si giunse all'elaborazione di nuove forme, quali l'adnotatio e la pragmatica sanctio. Con l'affermazione della Monarchia, l'importanza delle c. quali fonti di diritto accrebbe fino a prevalere sulle opere della giurisprudenza latina classica.