Dir. rom. - Nome generico con il quale, durante l'età
del Principato, si indicavano le emanazioni di norme da parte dell'imperatore
romano e che venivano a costituire fonti di diritto. L'attività normativa
dell'imperatore poteva esplicarsi in diverse forme, che vennero distinte da Gaio
nelle categorie fondamentali degli
edicta (ordinanze e istruzioni di
carattere generale),
epistulae (risposte scritte del principe a domande
scritte rivoltegli da privati o da magistrati e funzionari),
decreta
(decisioni pronunciate dall'imperatore stesso su questioni sottoposte alla sua
cognizione, direttamente o per appello). Tali generi si modificarono nel corso
dei secoli e si giunse all'elaborazione di nuove forme, quali l'
adnotatio
e la
pragmatica sanctio. Con l'affermazione della Monarchia, l'importanza
delle
c. quali fonti di diritto accrebbe fino a prevalere sulle opere
della giurisprudenza latina classica.