Combattimento, guerra, scontro.
• Dir. - La nozione tecnica di
c.
presuppone una giuridica ripartizione di compiti, di funzioni, di
attività fra due o più organi di uno stesso ente o fra due o
più enti (Stati membri di uno Stato federale; Stato membro e Stato
federale): là dove non è dato precisare la sfera di
attività riservata a ciascuno di essi, il
c. assume altri aspetti.
La stessa nozione presuppone altresì che esista un organo o un ente,
avente istituzionalmente la potestà di risolvere tali
c. o
perché collocato in una posizione di preminenza rispetto alle parti del
c., o perché ne ha apposita attribuzione dall'ordinamento
giuridico. In riferimento a ciò i sistemi positivi di risoluzione dei
c. presentano una notevole varietà non solo da ordinamento a
ordinamento, ma altresì nell'interno di uno stesso ordinamento. I casi
più comuni di
c. sono:
c. giuridici, ossia i
c. fra
organi amministrativi; i
c. di attribuzione (fra autorità
amministrativa e autorità giudiziaria) e i
c. di giurisdizione
(fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale o fra più
giurisdizioni speciali). Se essi avvengono nell'interno di uno stesso potere si
denominano
c. interni (e
c. esterni quelli fra organi di poteri
diversi); se il
c. sorge perché due autorità si dichiarano
entrambe competenti sullo stesso oggetto, il
c. è
positivo;
negativo, nel caso inverso. ║
C. di competenza: si verifica
quando la stessa causa civile è promossa davanti a due o più
giudici ordinari e quando due o più giudici ordinari si dichiarano
competenti o incompetenti a decidere la stessa causa. Nel dir. amministrativo, i
c. di competenza fra due o più organi amministrativi sono risolti
dal ministro, quando gli organi appartengono alla stessa amministrazione dello
Stato, o dal consiglio dei ministri, quando appartengono a diverse
amministrazioni. La soluzione dei
c. di competenza fra ministri spetta al
capo del governo, mentre i
c. fra capo dello Stato e governo, qualora non
siano altrimenti risolvibili, possono portare alle dimissioni dell'uno o
dell'altro. • Dir. internaz. - Si ha
c. di
leggi quando uno stesso fatto o una stessa relazione è oggetto delle
norme di due o più ordinamenti giuridici. Esempi: un medesimo individuo
può essere cumulativamente investito della cittadinanza dello Stato di
cui è cittadino il padre, e di quella dello Stato nel cui territorio
è nato; la stessa persona può essere sciolta dal vincolo
matrimoniale precedentemente contratto nel Paese ove è stata pronunziata
una sentenza di divorzio, e per contro non poter essere considerata libera nel
paese ove detta sentenza non può essere resa esecutiva. Tale interferenza
delle sfere di applicazione delle norme di due o più ordinamenti
giuridici, e siffatta diversità di contenuto delle norme stesse, trovano
spiegazione nell'indipendenza dei singoli ordinamenti stessi. Per eliminare gli
inconvenienti pratici che derivano dai
c. di legge, gli Stati concludono
accordi sia bilaterali che multilaterali. Esempi di accordi multilaterali: le
Convenzioni dell'Aia, elaborate nelle varie sessioni delle Conferenze per il
diritto internazionale privato, relative ai
c. di leggi in materia di
matrimonio (12 giugno 1902), concernenti il divorzio e la separazione personale
(12 giugno 1902), attinenti ai diritti e ai doveri dei coniugi nei rapporti
personali e patrimoniali (17 luglio 1905); le Convenzioni di Ginevra, elaborate
per iniziativa della Società delle Nazioni, relative ai
c. di
leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiario (7 giugno 1930) e di assegno
bancario (19 marzo 1931). • Psicol. -
Contrapposizione di tendenze e impulsi inconsci, origine di vari fenomeni e
disturbi psichici e psicosomatici. I
c. si svolgono tra diverse parti o
istanze dell'apparato psichico, o tra componenti istintuali della
personalità. I
c. psichici generatori di nevrosi sono inconsci, e
i loro termini si ritrovano, in forma distorta, nei sintomi.