Dir. - Provvedimento amministrativo per cui un cittadino
viene privato dei suoi beni, o di parte di essi, a favore dello Stato.
• St. del dir. - La
c. risale ai tempi di
Silla e Mario; fu largamente applicata dalla prima Repubblica francese nei
riguardi degli emigrati, e venne in seguito adottata, a titolo di pena o di
rappresaglia, in molti altri rivolgimenti politici. In Italia, durante la prima
guerra mondiale, la
c. fu istituita come pena per i disertori. Fu poi
ripristinata (1926) per i cittadini colpevoli, all'estero, di reati gravi a
danno dello Stato italiano (vale a dire per gli antifascisti), e nella
Costituzione dell'attuale Repubblica. Nella legislazione ordinaria sono oggetto
di
c. soltanto le cose connesse con l'effettuazione o anche la semplice
preparazione di un delitto o di una contravvenzione. In tempo di guerra, uno
Stato confisca nel suo territorio le proprietà dello Stato nemico o dei
sudditi di questo.