Unione politica di più stati nella quale i singoli
Stati federati, pur avendo istituito mediante un trattato un organo del potere
centrale che li rappresenta tutti collettivamente, tuttavia conservano intatta
la propria personalità sia interna sia internazionale. Nelle
c. di
Stati non si costituisce un nuovo Stato, soggetto di diritto, superiore agli
Stati associati; i soggetti di diritto rimangono sempre i singoli Stati
federati, ai quali si riconosce la personalità di diritto internazionale.
Per tal modo ognuno degli Stati conserva il diritto attivo e passivo di
rappresentanza diplomatica, il diritto di stipulare trattati e di decidere della
guerra e della pace. In altri termini con la
c. di Stati non si crea un
super Stato, ma solo una società internazionale di due o più Stati
confinanti, società che agisce mediante un congresso di delegati, per
garantirsi a vicenda la propria indipendenza. Gli atti degli organi confederali
s'indirizzano, di solito, ed esclusivamente, ai governi degli Stati membri, non
in modo diretto ai funzionari e ai cittadini di questi; da cui si deve dedurre
che ogni Stato membro deve introdurre, nel proprio ordinamento interno,
attraverso i suoi normali procedimenti di produzione giuridica, le imposizioni
confederali. Questo sistema (chiamato della mediazione dei governi confederati
fra la
c. e i cittadini negli Stati membri) conferma essere la
c.
un'associazione di governi e non di popoli. L'organo collegiale del potere
centrale, chiamato Assemblea o Dieta, è composto dai rappresentanti dei
singoli Stati (o nominati, paritariamente, fra tutti gli Stati membri o, in
numero diverso, in relazione all'estensione del territorio e alla densità
di popolazione di detti Stati). L'organo centrale confederale delibera a seconda
delle diverse materie rientranti nella sfera delle sue competenze, o
all'unanimità o a maggioranza. Agli oneri finanziari della
c. si
adempie mediante contribuzioni degli Stati membri, proporzionali alla
capacità finanziaria di ciascuno di essi; il vincolo confederale si
modifica o si scioglie, unicamente, per volontà degli Stati partecipanti.
La
c. si differenzia dallo Stato federale perché l'ordinamento
giuridico che regola lo Stato federale e la reciproca posizione degli Stati
membri, costituiscono un ordinamento originario (non derivante cioè da
quello degli Stati membri), a carattere interno e non di diritto internazionale;
inoltre, a differenza della
c., lo Stato federale ha un proprio
territorio (formato dalla somma dei territori degli Stati membri) e un proprio
popolo (formato dal complesso dei popoli dei singoli Stati membri). L'esempio
più caratteristico di
c. fu la
c. degli Stati germanici,
esistita dal 1815 al 1867. Furono pure
c. la Svizzera dal 1815 al 1848 e
gli Stati Uniti d'America dal 1781 al 1787.