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Confederazione.

Unione politica di più stati nella quale i singoli Stati federati, pur avendo istituito mediante un trattato un organo del potere centrale che li rappresenta tutti collettivamente, tuttavia conservano intatta la propria personalità sia interna sia internazionale. Nelle c. di Stati non si costituisce un nuovo Stato, soggetto di diritto, superiore agli Stati associati; i soggetti di diritto rimangono sempre i singoli Stati federati, ai quali si riconosce la personalità di diritto internazionale. Per tal modo ognuno degli Stati conserva il diritto attivo e passivo di rappresentanza diplomatica, il diritto di stipulare trattati e di decidere della guerra e della pace. In altri termini con la c. di Stati non si crea un super Stato, ma solo una società internazionale di due o più Stati confinanti, società che agisce mediante un congresso di delegati, per garantirsi a vicenda la propria indipendenza. Gli atti degli organi confederali s'indirizzano, di solito, ed esclusivamente, ai governi degli Stati membri, non in modo diretto ai funzionari e ai cittadini di questi; da cui si deve dedurre che ogni Stato membro deve introdurre, nel proprio ordinamento interno, attraverso i suoi normali procedimenti di produzione giuridica, le imposizioni confederali. Questo sistema (chiamato della mediazione dei governi confederati fra la c. e i cittadini negli Stati membri) conferma essere la c. un'associazione di governi e non di popoli. L'organo collegiale del potere centrale, chiamato Assemblea o Dieta, è composto dai rappresentanti dei singoli Stati (o nominati, paritariamente, fra tutti gli Stati membri o, in numero diverso, in relazione all'estensione del territorio e alla densità di popolazione di detti Stati). L'organo centrale confederale delibera a seconda delle diverse materie rientranti nella sfera delle sue competenze, o all'unanimità o a maggioranza. Agli oneri finanziari della c. si adempie mediante contribuzioni degli Stati membri, proporzionali alla capacità finanziaria di ciascuno di essi; il vincolo confederale si modifica o si scioglie, unicamente, per volontà degli Stati partecipanti. La c. si differenzia dallo Stato federale perché l'ordinamento giuridico che regola lo Stato federale e la reciproca posizione degli Stati membri, costituiscono un ordinamento originario (non derivante cioè da quello degli Stati membri), a carattere interno e non di diritto internazionale; inoltre, a differenza della c., lo Stato federale ha un proprio territorio (formato dalla somma dei territori degli Stati membri) e un proprio popolo (formato dal complesso dei popoli dei singoli Stati membri). L'esempio più caratteristico di c. fu la c. degli Stati germanici, esistita dal 1815 al 1867. Furono pure c. la Svizzera dal 1815 al 1848 e gli Stati Uniti d'America dal 1781 al 1787.