Che è sottoposto ad una condizione.
• Gramm. - Il modo
c. indica un'azione
probabile, dipendente da una condizione. ║
Proposizione c.: la
proposizione subordinata, indicante la condizione dalla quale dipende la
realizzazione di ciò che era stato esposto nella proposizione principale.
• Dir. - È così comunemente
chiamata la
sospensione c. della pena, beneficio la cui concessione
è rimasta al potere discrezionale del giudice. Questi infatti nel tempo
stesso che dichiara, con sentenza o decreto, la colpevolezza e infligge la
condanna, ordina che l'esecuzione della pena principale (reclusione o arresto
per un tempo non superiore a 2 anni) rimanga sospesa per cinque anni, se il
reato commesso è un delitto, e per due anni se è una
contravvenzione. La
c. può essere concessa più di una
volta: quando un imputato in giudizio sia ritenuto responsabile di un reato
commesso anteriormente alla prima condanna, purché le due pene non
superino, nel complesso, i 2 anni di reclusione o di arresto.