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Concubinato.

(dal latino con e cubare: giacere a letto). La condizione di un uomo e di una donna che vivono insieme senza essere legati dal matrimonio. Il c. nell'antichità era in alcuni casi tollerato. Il codice penale italiano vigente ravvisa il reato di c. nella colpa del marito che tiene una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove (art. 560); pena la reclusione fino a due anni. Poiché con sentenza del 19 dicembre 1968 n. 126 la Corte Costituzionale, sancendo il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, aveva abrogato la prima parte dell'art. 559 relativo all'adulterio della moglie, erano rimasti in vigore il terzo comma del precitato articolo (che puniva con la reclusione fino a due anni la "relazione adulterina" della moglie) e l'art. 560 relativo al c. Sempre in base al predetto principio di uguaglianza, con sentenza del 3 dicembre 1969 n. 147 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del cod. pen. che puniscono la relazione adulterina e il c. In conseguenza l'infedeltà coniugale non è più reato. Restano in vigore le sanzioni di carattere civile: l'adulterio e il c. costituiscono infatti una colpa per cui può essere chiesta la separazione personale. D'altra parte, il c. non è presupposto sufficiente per una dichiarazione giudiziale di paternità, per quanto la nuova legislazione garantisca la tutela della cosiddetta "famiglia di fatto" e dei figli nati fuori dal matrimonio.