Chi è preposto a un ufficio di commissariato. ║
C. di pubblica sicurezza: funzionario governativo investito di idonei
poteri a carattere temporaneo o permanente in qualche settore della vita
pubblica. ║
C. straordinario: funzionario inviato dal governo o da
un ministero per controllare il regolare funzionamento degli organi ordinari, in
situazione di particolare emergenza (per es. quanto una giunta comunale non
riesce a esprimere una sufficiente coalizione di partiti). ║
C. agli
esami: membro della commissione di esami nella scuola media, nominato dal
ministero della Pubblica Istruzione tra il personale di ruolo. Nel giudizio
sugli esaminandi agisce collegialmente con gli altri membri della commissione.
Gli spetta per il suo compito, un'indennità completata da relativa
trasferta. • Sport - L'ufficiale di gara che ne
segue l'andamento con il compito di rilevare le infrazioni al regolamento (nel
calcio anche quelle compiute dai giocatori alle spalle dell'arbitro e da
dirigenti, tecnici e accompagnatori all'interno degli impianti sportivi), di
eseguire operazioni di controllo tecnico, di calcolo dei punteggi, di
compilazioni delle classifiche, ecc. ║
C. sportivo: ufficiale di
gara a titolo onorifico che ha potere assoluto in materia di applicazione dei
regolamenti internazionali, nazionali e particolari, che può decidere le
sanzioni da applicare per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti, il rinvio
di una gara per motivi di sicurezza e di forza maggiore. ║
C.
tecnico: funzionario federale incaricato di formare, allenare e dirigere la
squadra rappresentativa nazionale per gli incontri internazionali. In
particolare nella scherma è un membro della direzione federale che, oltre
ai compiti di selezione degli atleti, è demandato a risolvere le
questioni derivanti dai regolamenti particolari, dalle richieste di passaggio
degli atleti a categorie superiori, dalla richiesta di adozione di armi
speciali, dalla presentazione di proposte e reclami tecnici.
• St. - Anticamente il
c. era inviato
presso una provincia o uno Stato estero per controllare i propri funzionari e
rappresentare l'autorità e il prestigio dello Stato. Negli ordini
religiosi, il superiore di una o più provincie nelle quali è
diffuso l'ordine. ║
C. del popolo: nome con cui venivano designati
nell'Unione Sovietica i membri del consiglio dei
c. del popolo, organismo
di governo creato nel novembre 1917 sotto la presidenza di Lenin, con funzioni
analoghe a quelle del Consiglio dei ministri. Il consiglio era controllato dal
partito e contribuiva a realizzare un modello di amministrazione centralizzata.
Dopo la seconda guerra mondiale, il consiglio dei
c. del popolo riprese
il nome tradizionale di Consiglio dei ministri.
• Dir. -
C. del governo: organo
dell'amministrazione diretta centrale attraverso il quale il governo può
esercitare il controllo sugli enti pubblici locali, col potere di sostituirsi
agli organi di questi enti che non fossero in grado di funzionare. Particolare
rilevanza assume il
c. del governo con l'attuazione del nuovo ordinamento
regionale. In forza dell'articolo 124 della Costituzione, egli deve risiedere
nel capoluogo della regione, sovrintendere alle funzioni amministrative
esercitate dallo Stato nella regione e coordinarle con quelle esercitate dalla
regione. ║
C. di bordo: nella marina militare, il funzionario cui
è affidato il servizio di equipaggiamento e vettovagliamento
dell'equipaggio. Nella marina mercantile il
c. di bordo redige i libri di
bordo sotto la responsabilità e la sorveglianza del comandante; nella
navi passeggeri è a capo di tutti i servizi riguardanti i passeggeri.
║
C. giudiziale: colui che ha poteri di curatore nella procedura di
amministrazione controllata di una azienda. Al
c. giudiziale possono
essere affidati, con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, la gestione
dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore; la sua nomina è
compresa nel decreto con cui il tribunale ammette l'impresa alla procedura di
amministrazione controllata. Anche nel caso di concordato preventivo il
tribunale nomina un
c. giudiziale con l'incarico di redigere l'inventario
del patrimonio del debitore e una particolareggiata relazione sulle cause del
dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta di concordato e le
garanzie offerte ai creditori. ║
C. prefettizio: organo
straordinario, nominato dal prefetto per sostituire nelle loro funzioni
necessarie gli organi elettivi e rappresentativi dei comuni e delle provincie e
di altri enti pubblici, sciolti per incapacità o impossibilità di
un loro funzionamento, al fine di assicurare una continuità alla pubblica
amministrazione.