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Commissario.

Chi è preposto a un ufficio di commissariato. ║ C. di pubblica sicurezza: funzionario governativo investito di idonei poteri a carattere temporaneo o permanente in qualche settore della vita pubblica. ║ C. straordinario: funzionario inviato dal governo o da un ministero per controllare il regolare funzionamento degli organi ordinari, in situazione di particolare emergenza (per es. quanto una giunta comunale non riesce a esprimere una sufficiente coalizione di partiti). ║ C. agli esami: membro della commissione di esami nella scuola media, nominato dal ministero della Pubblica Istruzione tra il personale di ruolo. Nel giudizio sugli esaminandi agisce collegialmente con gli altri membri della commissione. Gli spetta per il suo compito, un'indennità completata da relativa trasferta. • Sport - L'ufficiale di gara che ne segue l'andamento con il compito di rilevare le infrazioni al regolamento (nel calcio anche quelle compiute dai giocatori alle spalle dell'arbitro e da dirigenti, tecnici e accompagnatori all'interno degli impianti sportivi), di eseguire operazioni di controllo tecnico, di calcolo dei punteggi, di compilazioni delle classifiche, ecc. ║ C. sportivo: ufficiale di gara a titolo onorifico che ha potere assoluto in materia di applicazione dei regolamenti internazionali, nazionali e particolari, che può decidere le sanzioni da applicare per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti, il rinvio di una gara per motivi di sicurezza e di forza maggiore. ║ C. tecnico: funzionario federale incaricato di formare, allenare e dirigere la squadra rappresentativa nazionale per gli incontri internazionali. In particolare nella scherma è un membro della direzione federale che, oltre ai compiti di selezione degli atleti, è demandato a risolvere le questioni derivanti dai regolamenti particolari, dalle richieste di passaggio degli atleti a categorie superiori, dalla richiesta di adozione di armi speciali, dalla presentazione di proposte e reclami tecnici. • St. - Anticamente il c. era inviato presso una provincia o uno Stato estero per controllare i propri funzionari e rappresentare l'autorità e il prestigio dello Stato. Negli ordini religiosi, il superiore di una o più provincie nelle quali è diffuso l'ordine. ║ C. del popolo: nome con cui venivano designati nell'Unione Sovietica i membri del consiglio dei c. del popolo, organismo di governo creato nel novembre 1917 sotto la presidenza di Lenin, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio dei ministri. Il consiglio era controllato dal partito e contribuiva a realizzare un modello di amministrazione centralizzata. Dopo la seconda guerra mondiale, il consiglio dei c. del popolo riprese il nome tradizionale di Consiglio dei ministri. • Dir. - C. del governo: organo dell'amministrazione diretta centrale attraverso il quale il governo può esercitare il controllo sugli enti pubblici locali, col potere di sostituirsi agli organi di questi enti che non fossero in grado di funzionare. Particolare rilevanza assume il c. del governo con l'attuazione del nuovo ordinamento regionale. In forza dell'articolo 124 della Costituzione, egli deve risiedere nel capoluogo della regione, sovrintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nella regione e coordinarle con quelle esercitate dalla regione. ║ C. di bordo: nella marina militare, il funzionario cui è affidato il servizio di equipaggiamento e vettovagliamento dell'equipaggio. Nella marina mercantile il c. di bordo redige i libri di bordo sotto la responsabilità e la sorveglianza del comandante; nella navi passeggeri è a capo di tutti i servizi riguardanti i passeggeri. ║ C. giudiziale: colui che ha poteri di curatore nella procedura di amministrazione controllata di una azienda. Al c. giudiziale possono essere affidati, con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore; la sua nomina è compresa nel decreto con cui il tribunale ammette l'impresa alla procedura di amministrazione controllata. Anche nel caso di concordato preventivo il tribunale nomina un c. giudiziale con l'incarico di redigere l'inventario del patrimonio del debitore e una particolareggiata relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori. ║ C. prefettizio: organo straordinario, nominato dal prefetto per sostituire nelle loro funzioni necessarie gli organi elettivi e rappresentativi dei comuni e delle provincie e di altri enti pubblici, sciolti per incapacità o impossibilità di un loro funzionamento, al fine di assicurare una continuità alla pubblica amministrazione.