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Commerciale, Diritto.

St. - Il d.c., come diritto autonomo, è di origine medioevale. Le prime norme disciplinanti il commercio erano costituite dalle consuetudini sorte fra mercati, all'epoca in cui l'Italia deteneva il primato dei traffici. Spesso gli statuti delle corporazioni raccoglievano e fissavano tali consuetudini. Risale a quest'epoca la formazione dei più importanti istituti del d.c., quali i libri di commercio, la cambiale, il fallimento, ecc., le cui origini si trovano principalmente nel diritto consuetudinario delle Repubbliche marinare e delle città italiane. Tra le raccolte più notevoli sono da ricordare il Constitutum usus di Pisa (1161), la Tabula amalfitana (del XIII o XIV sec.). Sorto ed elaborato nell'ambito del ceto mercantile, il d.c. ebbe la caratteristica di un diritto prettamente professionale, che si applicava soltanto ai rapporti fra gli iscritti alle corporazioni. Il crescente sviluppo dei traffici commerciali e la diffusione delle relative operazioni anche fra persone che non esercitavano professionalmente attività commerciali ebbero come effetto di estendere l'applicazione del d.c. e della giurisdizione mercantile al di fuori dell'ambito strettamente commerciale; il d.c. cessò così di essere il diritto dei commercianti e la legislazione finì col riconoscere questa trasformazione. Il d.c. cominciò veramente a esser delimitato secondo un criterio oggettivo col codice di commercio napoleonico del 1808, che sottopose al d.c. anche l'atto di commercio isolato compiuto dal non commerciante. Altro passo notevole fu fatto dal codice generale di commercio germanico del 1861 che, seguito dal codice italiano del 1882, sottopose alla legislazione commerciale anche gli affari unilateralmente commerciali. Ma l'evoluzione più completa si è avuta in Italia con la codificazione del 1942, che ha unificato in un solo codice, quello civile, la disciplina del diritto privato nel suo insieme, comprendendovi anche il d.c. Ne restano fuori solo la materia della navigazione, regolata da un apposito codice, e quelle della cambiale. dell'assegno e del fallimento, disciplinate da leggi speciali. Nonostante l'unificazione legislativa, il d.c., mentre ha perduto ogni autonomia formale, ha mantenuto, secondo l'opinione prevalente, autonomia scientifica, oltre che didattica. È ciò perché esso ha conservato la caratteristica di un diritto di categoria, che è quella delle imprese commerciali: si incentra cioè intorno alla figura dell'imprenditore commerciale, che è colui che esercita un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (art. 2195 cod. civ.), o un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; o un'attività bancaria o assicurativa; o, infine, altre attività ausiliarie. Perciò rientrano, senza dubbio nell'ambito del d.c. tutte le norme relative all'organizzazione dell'impresa, mentre qualche perplessità può aversi per alcune norme relative all'impresa nella sua fase dinamica.