Ufficio e compito del censore. Attività dello Stato
che ha lo scopo di impedire, mediante una vigilanza preventiva, la diffusione di
notizie tendenziose o false, che potrebbero offendere il buon costume o turbare
l'ordine pubblico. La
c., normalmente esercita su opere letterarie,
teatrali, cinematografiche, si estende in caso di guerra alla corrispondenza
privata per impedire azioni di spionaggio. ║ Per estens. -
C.
significa biasimo, critica, rimprovero grave. ║ Dir. can. - È una
pena con cui si toglie l'uso di qualche diritto spirituale a coloro che sono nel
grembo della Chiesa, ed è distinta dalla penitenza, e dalle altre pene
(la deposizione e la degradazione), perché con la
c. si toglie
piuttosto l'uso dei diritti, che i diritti stessi, e il suo scopo è di
richiamare il colpevole dalla contumacia. Le
c. possono solamente esser
inflitte dal papa, dai vescovi, dai vicari tanto dei vescovi quanto dei Capitoli
sede vocante, e dai superiori dei monasteri, per quanto si estende la
loro giurisdizione. • Psicol. - Per la
psicanalisi la
c. è l'insieme delle forze dell'Io e del Super-Io
che si oppongono all'Es. La
c. ha la funzione di mantenere nella sfera
inconscia tutti gli impulsi disapprovati (sessuali, aggressivi, competitivi,
ecc.) oppure di proporli alla coscienza profondamente mascherati e differenti
rispetto ai contenuti originali, filtrandoli mediante i meccanismi di difesa
come la sublimazione, la simbolizzazione, lo spostamento, la formazione
reattiva, ecc.