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Censura.

Ufficio e compito del censore. Attività dello Stato che ha lo scopo di impedire, mediante una vigilanza preventiva, la diffusione di notizie tendenziose o false, che potrebbero offendere il buon costume o turbare l'ordine pubblico. La c., normalmente esercita su opere letterarie, teatrali, cinematografiche, si estende in caso di guerra alla corrispondenza privata per impedire azioni di spionaggio. ║ Per estens. - C. significa biasimo, critica, rimprovero grave. ║ Dir. can. - È una pena con cui si toglie l'uso di qualche diritto spirituale a coloro che sono nel grembo della Chiesa, ed è distinta dalla penitenza, e dalle altre pene (la deposizione e la degradazione), perché con la c. si toglie piuttosto l'uso dei diritti, che i diritti stessi, e il suo scopo è di richiamare il colpevole dalla contumacia. Le c. possono solamente esser inflitte dal papa, dai vescovi, dai vicari tanto dei vescovi quanto dei Capitoli sede vocante, e dai superiori dei monasteri, per quanto si estende la loro giurisdizione. • Psicol. - Per la psicanalisi la c. è l'insieme delle forze dell'Io e del Super-Io che si oppongono all'Es. La c. ha la funzione di mantenere nella sfera inconscia tutti gli impulsi disapprovati (sessuali, aggressivi, competitivi, ecc.) oppure di proporli alla coscienza profondamente mascherati e differenti rispetto ai contenuti originali, filtrandoli mediante i meccanismi di difesa come la sublimazione, la simbolizzazione, lo spostamento, la formazione reattiva, ecc.