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Cassa del Mezzogiorno.

Così viene brevemente chiamata la "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale". Istituita con legge 10.8.1950 n. 646, assunse la personalità giuridica di un ente distinto dallo Stato, pur assolvendo compiti analoghi a quelli dell'amministrazione ordinaria dello Stato. Constatata l'insufficienza degli interventi pubblici ordinari ai fini dello sviluppo economico delle regioni meridionali, la C. del M. avrebbe dovuto avere una durata decennale, per operare una serie di interventi straordinari. Rinnovata con legge 26.7.1965 n. 717, la C. del M. conservò come obiettivo fondamentale lo sviluppo industriale, agricolo e turistico delle regioni meridionali. La legge del 1965 istituì inoltre la figura del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, con poteri di vigilanza sull'attività dell'ente, prorogato sino al 31.12.1980. Furono inoltre meglio delineate le attività della C. del M., attribuendole il compito di realizzare e finanziare opere infrastrutturali nei comprensori irrigui, nelle zone di valorizzazione agricola, nelle aree di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico. Alla scadenza prevista dalla legge del 1965, si è provveduto a prorogare per un anno la C. del M. con DL 22.12.1980 n. 898. A questa prima, sono succedute altre proroghe annuali, in attesa di attuare un piano di riorganizzazione globale delle strutture preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il 6 agosto 1984, con decreto presidenziale, la C. del M. è stata soppressa. Una legge ponte ha garantito il completamento delle opere in corso e di quelle i cui progetti esecutivi erano stati approvati entro il 31 luglio 1984.