Così viene brevemente chiamata la "Cassa per opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale". Istituita con
legge 10.8.1950 n. 646, assunse la personalità giuridica di un ente
distinto dallo Stato, pur assolvendo compiti analoghi a quelli
dell'amministrazione ordinaria dello Stato. Constatata l'insufficienza degli
interventi pubblici ordinari ai fini dello sviluppo economico delle regioni
meridionali, la
C. del M. avrebbe dovuto avere una durata decennale, per
operare una serie di interventi straordinari. Rinnovata con legge 26.7.1965 n.
717, la
C. del M. conservò come obiettivo fondamentale lo sviluppo
industriale, agricolo e turistico delle regioni meridionali. La legge del 1965
istituì inoltre la figura del ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, con poteri di vigilanza
sull'attività dell'ente, prorogato sino al 31.12.1980. Furono inoltre
meglio delineate le attività della
C. del M., attribuendole il
compito di realizzare e finanziare opere infrastrutturali nei comprensori
irrigui, nelle zone di valorizzazione agricola, nelle aree di sviluppo
industriale e nei comprensori di sviluppo turistico. Alla scadenza prevista
dalla legge del 1965, si è provveduto a prorogare per un anno la
C.
del M. con DL 22.12.1980 n. 898. A questa prima, sono succedute altre
proroghe annuali, in attesa di attuare un piano di riorganizzazione globale
delle strutture preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il 6
agosto 1984, con decreto presidenziale, la
C.
del M. è
stata soppressa. Una legge ponte ha garantito il completamento delle opere in
corso e di quelle i cui progetti esecutivi erano stati approvati entro il 31
luglio 1984.