eXTReMe Tracker
Tweet

Caparra.

Dir. - Somma di denaro o quantità di altre cose fungibili che, a titolo di anticipazione e in sede di contrattazione, una parte cede all'altra quale garanzia dell'adempimento dell'obbligazione posta in essere. Se ne hanno due tipi. Il primo è la c. confirmatoria, ceduta all'atto della stipulazione del contratto per garantirne l'esecuzione. Per effetto di essa, se le obbligazioni nascenti da contratto vengono soddisfatte, la c. è restituita o computata. Se la parte che l'ha data è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendola. Se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra ha pure il diritto di recesso chiedendo il doppio del valore della c. oppure l'esecuzione del contratto. Il secondo tipo, la c. penitenziale, è solitamente complementare al diritto di recesso che viene accordato alle parti e ne costituisce il prezzo; anche in questo caso colui che recede perde quella data o è tenuto a restituire due volte quella ricevuta.