Dir. - Somma di denaro o quantità di altre cose
fungibili che, a titolo di anticipazione e in sede di contrattazione, una parte
cede all'altra quale garanzia dell'adempimento dell'obbligazione posta in
essere. Se ne hanno due tipi. Il primo è la
c. confirmatoria,
ceduta all'atto della stipulazione del contratto per garantirne l'esecuzione.
Per effetto di essa, se le obbligazioni nascenti da contratto vengono
soddisfatte, la
c. è restituita o computata. Se la parte che l'ha
data è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto,
ritenendola. Se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra
ha pure il diritto di recesso chiedendo il doppio del valore della
c.
oppure l'esecuzione del contratto. Il secondo tipo, la
c. penitenziale,
è solitamente complementare al diritto di recesso che viene accordato
alle parti e ne costituisce il prezzo; anche in questo caso colui che recede
perde quella data o è tenuto a restituire due volte quella
ricevuta.