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Cambiale.

Titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che sancisce l'obbligo incondizionato di pagare o di far pagare una determinata somma di denaro alla scadenza e al luogo indicati a favore di una persona che viene detta prenditore o beneficiario. La c. è un titolo di credito esecutivo in quanto ha valore di una sentenza passata in giudicato (ovvero è immediatamente esigibile dal legittimo possessore); all'ordine in quanto trasferibile mediante girata; autonomo, astratto e letterale in quanto il diritto in essa sancito è formalizzato dal documento stesso a prescindere dalla validità del rapporto per il quale è stata emessa. Si fa la distinzione tra c. e vaglia cambiario. La prima, detta comunemente c. tratta o semplicemente tratta, contiene un ordine di pagamento che l'autore del titolo (traente) dà a un terzo (trattario) a favore di un beneficiario o prenditore, che può essere l'autore stesso. Il vaglia cambiario, comunemente chiamato c. o pagherò cambiario, è una promessa del soggetto che emette il titolo (emittente) di pagare al creditore (prenditore o beneficiario) una determinata somma. La c. ha avuto origine all'epoca dei Comuni e deriva direttamente dal contratto di cambi di monete. I primi esempi di questo titolo hanno la forma di un documento notarile col quale l'emittente dichiara di aver ricevuto una certa somma di denaro e di impegnarsi a "cambiarla" in altra moneta, da restituire in un luogo determinato tramite un proprio rappresentante. Pertanto era prevista l'esistenza di un secondo documento (lettera di avviso) volto a identificare il rappresentante dell'emittente. Era altresì previsto che anche il creditore si avvalesse di un rappresentante (misso). In questo modo si attuava lo scambio traiettizio, che rendeva possibile il movimento di denaro da un luogo a un altro evitandone tuttavia il trasferimento materiale. La disciplina giuridica della c. è contenuta nel Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1.669, che recepisce la convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930. I requisiti di forma della c. sono i seguenti: 1) Nel contesto del titolo, che può essere redatto in lingua italiana o straniera, la tratta deve contenere la parola c.; il vaglia, o c. propria, deve contenere l'espressione "vaglia cambiario" o "pagherò cambiario" o c.; in entrambi i tipi di c., è ammessa la parola corrispondente nella lingua straniera. 2) Nella c. deve essere espresso l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, mentre nel vaglia la somma da pagare sarà oggetto di incondizionata promessa. Nell'ipotesi di divergenza tra la somma scritta in cifre e quella scritta in lettere, vale quest'ultima. 3) Nella tratta deve essere indicato il nome di chi è designato a pagare (trattario). 4) L'indicazione della scadenza deve essere precisa e deve valere per l'intera somma dell'obbligazione cambiaria. Sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di indicazione: a giorno fisso; a vista, cioè al momento della presentazione (da effettuarsi entro un anno dalla data di emissione della c.); a certo tempo data, quando il tempo che intercorre fino alla scadenza si computa a cominciare dal giorno della data del titolo; a certo tempo vista, quando dal giorno della presentazione comincia a decorrere il periodo di scadenza scritto nel titolo; se manca un'indicazione di scadenza, la c. è ritenuta a vista. 5) La legge richiede anche l'indicazione del luogo di pagamento. Se però tale indicazione manca, suppliscono alcuni criteri prestabiliti (art. 2). Si dice c. domiciliata quella nella quale si indica come luogo di pagamento il domicilio di un terzo. 6) La c. al portatore non è valida; pertanto deve essere indicato nel titolo il nome di colui al quale va fatto il pagamento, cioè il prenditore. Il traente, come si è detto, può trarre la c. anche all'ordine proprio, indicando se stesso come prenditore. 7) Devono essere indicati la data e il luogo di emissione. 8) Elemento essenziale è, infine, la sottoscrizione di colui che emette la c.: ogni sottoscrizione cambiaria, secondo la legge, deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È tuttavia valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. La c. è inoltre soggetta a una tassa di bollo. Mancando alcuni dei requisiti sopra indicati, salvo le accennate eccezioni, il titolo non vale come c.: cioè esso potrà valere come un comune titolo all'ordine, o come semplice obbligazione, ma perde uno dei suoi effetti principali, cioè essa non è più titolo esecutivo. Ma non si richiede che i suindicati requisiti esistano tutti al momento dell'emissione del titolo: basta che questo, portando il bollo e la firma dell'emittente, sia atto a divenire una c. completa e quindi valida, almeno prima della presentazione a scadenza. L'incompletezza del titolo può aver molteplici scopi pratici: l'attuale indeterminazione del debito dell'emittente verso il prenditore; l'intendimento di questo di trasmettere ad altri il titolo, mancante appunto dell'indicazione del prenditore, senza firmarlo, e quindi senza assumere responsabilità cambiaria; l'indecisione sul nome del trattario, e via dicendo. Tale c., detta in bianco, è ammessa formalmente dalla legge cambiaria. Il portatore decade dal diritto di riempire la c. in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo: e ciò per la tutela e la sicurezza della circolazione cambiaria. Non basta che il trattario, nei suoi rapporti con il traente, sia obbligato ad accettare; è certo che egli non assume alcuna obbligazione cambiaria prima dell'atto formale di accettazione, che si attua con la sua sottoscrizione sul titolo cambiario. È sufficiente la sola firma posta sul recto; se invece la sua firma è posta sul verso, deve essere accompagnata dalla parola "accetto" o altra equivalente che serva a distinguerla da una firma di girata. Per ottenere l'accettazione, la c. sarà presentata al trattario, nel suo domicilio, da qualunque interessato che sia in possesso del titolo. La presentazione del titolo è obbligatoria nelle c. a certo tempo vista. L'accettazione può anche essere parziale. La mancata accettazione si fa risultare con il protesto, che è una solenne constatazione fatta da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Data l'incorporazione del diritto nel titolo, per la legittimazione cambiaria è necessario il trasferimento del possesso materiale del titolo. Allo stesso deve corrispondere una girata, che viene fatta a tergo della c. o sul foglio di allungamento che si aggiunge materialmente al titolo quando questo sia insufficiente a contenere una lunga serie di successivi trasferimenti. Essa può essere in pieno, se indica il nome del giratario, o in bianco, se contiene la sola firma del girante. Qualunque eventuale condizione posta alla girata si considera come non scritta. La girata non può essere parziale. Essa conferisce tutti i diritti inerenti alla c., e ciascun giratario acquista un diritto autonomo. Il traente o l'emittente possono evitare il trasferimento del titolo per girata scrivendo la formula "non all'ordine" o altra equivalente, con la conseguenza che il titolo sarà trasferibile soltanto nella forma e con gli effetti dell'ordinaria cessione dei crediti; se la clausola viene scritta da un girante, le successive girate non hanno effetto nei suoi confronti. La girata fatta dopo il protesto levato per mancato pagamento, o dopo il termine fissato dalla legge per levare tale protesto, produce i soli effetti della cessione ordinaria. La dichiarazione mediante la quale un terzo, o un firmatario della c., garantisce sul titolo stesso il pagamento per tutta la somma o per una parte, è detta avallo. Esso si esprime con le parole "per avallo" o con altre equivalenti, ed è sottoscritto dall'avallante, la cui sola firma è sufficiente a costituire l'avallo se anteriore della c., purché non si tratti della firma del trattario o del traente. L'avallo deve inoltre indicare per chi è dato: in mancanza di questa indicazione, si intende dato per il traente. L'avallante è obbligato nello stesso modo del debitore cambiario garantito. In correlazione ai suoi obblighi, l'avallante che paga la c. acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo. Tra gli obbligati cambiari si distinguono gli obbligati principali, che sono l'accettante, l'emittente e i loro avallanti, e gli obbligati di regresso, che sono il traente, i giranti e i loro avallanti, il cui obbligo è subordinato al mancato pagamento da parte dei primi. Ciascun obbligato cambiario risponde verso chi si legittima possessore della c. e verso i firmatari che lo precedono; quando un obbligato di regresso paga, ha diritto di rivalersi sull'obbligato principale, sugli anteriori giranti obbligati in via di regresso e sugli eventuali loro avallanti. Il rifiuto a pagare (come si è visto per il rifiuto di accettazione da parte del trattario) viene constatato mediante protesto. L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta, contro l'accettante, obbligato principale, e i suoi avallanti; di regresso, contro il traente, i giranti e gli altri obbligati. Se l'obbligato principale rifiuta il pagamento o è insolvibile, la pretesa del portatore sarà rivolta contro uno degli obbligati in via di regresso; l'azione di regresso si esercita con libertà di scelta contro il traente, i giranti, i loro avallanti o gli intervenienti. Si noti che chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova c. (rivalsa), tratta a vista su uno dei propri giranti. Gli obbligati cambiari rispondono "in solido" verso il portatore, il quale ha diritto di agire contro tutti i firmatari, individualmente o collettivamente, senza essere costretto a osservare l'ordine nel quale essi si sono obbligati; lo stesso diritto appartiene a ogni firmatario della c., che l'abbia rimborsata. Le azioni cambiarie sono esecutive: infatti la c., con i titoli analoghi, ha tipica natura di titolo esecutivo, in forza del quale può senz'altro iniziarsi l'azione per il recupero coattivo delle somme dovute, direttamente o in via di regresso, avvalendosi dei mezzi dell'espropriazione forzata, senza che sia necessario, quindi, munirsi di un titolo giudiziale. L'azione contro l'accettante o l'emittente si prescrive in tre anni dalla scadenza, l'azione contro il girante e il traente in un anno, l'azione dei giranti contro altri giranti o contro il traente in sei mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la c. al portatore. Termini identici valgono per i rispettivi avallanti. Al possessore della c., che sia decaduto dall'esercizio d'ogni azione, compete comunque un'azione di arricchimento. Essa si esercita contro il traente o l'accettante, l'emittente o il girante, per la somma di cui si siano ingiustamente arricchiti a danno del possessore del titolo. La c. può essere tratta in più esemplari identici, detti duplicati, i quali debbono venir numerati nel contesto di ciascun titolo, per non essere considerati come altrettante c. distinte; anche il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla c. risulti che essa è tratta come "sola di cambio". In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della c. può farne denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la c. è pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio. Due specie particolari di c. sono la c. ipotecaria e la c. agraria. La prima è emessa a fronte dell'accensione di un debito garantito a sua volta da ipoteca. Con la semplice girata del titolo anche la garanzia reale si trasferisce a vantaggio del soggetto legittimato, senza la necessità di seguire la regola generale, che per i trasferimenti di ipoteca richiederebbe l'annotazione nei registri immobiliari. La c. agraria è un titolo di credito equiparato in tutto il resto alla c. ordinaria; contiene in più l'indicazione del rapporto di valuta, in cui si rilevano lo scopo del prestito, il fondo per cui il prestito è concesso e le garanzie da cui è assistito.