eXTReMe Tracker
Tweet

Bosco.

(dal basso latino boscus). Insieme di vegetali estendentesi su vaste aree di terreno. Gli alberi che costituiscono il b., nelle condizioni climatiche ottimali, sono ad alto fusto; il sottobosco è formato invece da arbusti, piante erbacee le cui condizioni di vita sono in stretta relazione alla presenza dei grossi alberi in quanto se occupassero da sole il suolo vegeterebbero molto diversamente. I b. si possono dividere in puri, costituiti cioè da una sola specie di piante, e misti, formati da più specie. Esistono inoltre b. naturali e artificiali, a seconda che si siano formati spontaneamente o in seguito a disseminazione per opera dell'uomo. I b. artificiali si distinguono in b. di alto fusto, o fustaie, dove gli alberi crescono liberamente e si rinnovano per disseminazione, e b. cedui, dove gli alberi vengono tagliati e si rinnovano grazie a nuovi getti della pianta tagliata. Dai b. l'uomo ricava legname da costruzione, da ardere, da cellulosa; resine (dalle conifere); coloranti, medicinali, sostanze tanniche (dalle cortecce). I b. danno inoltre frutti (pinoli, mirtilli, ghiande, sughero, funghi) e sono utili per il pascolo degli animali. I b. sono tutelati dai prefetti per quanto riguarda la loro amministrazione, con stretta vigilanza degli ispettorati del corpo forestale. • Dir. - La legge 30 dicembre 1923 n. 3.267, la più importante fra quelle in materia di b. e di terreni montani, sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Per detti terreni vincolati, la trasformazione dei b. in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale e alle modalità da esso prescritte. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo è in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni: a) nei b. di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno; b) nei b. adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostruzione di essi; c) nei b. e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni prospettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre. Coloro che arrechino danni nei b. vincolati sono puniti con pene pecuniarie o detentive, secondo l'entità e la natura del reato commesso.