(dal basso latino
boscus). Insieme di vegetali estendentesi su vaste aree di terreno. Gli
alberi che costituiscono il
b., nelle condizioni climatiche ottimali,
sono ad alto fusto; il sottobosco è formato invece da arbusti, piante
erbacee le cui condizioni di vita sono in stretta relazione alla presenza dei
grossi alberi in quanto se occupassero da sole il suolo vegeterebbero molto
diversamente. I
b. si possono dividere in
puri, costituiti
cioè da una sola specie di piante, e
misti, formati da più
specie. Esistono inoltre
b. naturali e
artificiali, a seconda che
si siano formati spontaneamente o in seguito a disseminazione per opera
dell'uomo. I
b. artificiali si distinguono in
b. di alto fusto, o
fustaie, dove gli alberi crescono liberamente e si rinnovano per disseminazione,
e
b. cedui, dove gli alberi vengono tagliati e si rinnovano grazie a
nuovi getti della pianta tagliata. Dai
b. l'uomo ricava legname da
costruzione, da ardere, da cellulosa; resine (dalle conifere); coloranti,
medicinali, sostanze tanniche (dalle cortecce). I
b. danno inoltre frutti
(pinoli, mirtilli, ghiande, sughero, funghi) e sono utili per il pascolo degli
animali. I
b. sono tutelati dai prefetti per quanto riguarda la loro
amministrazione, con stretta vigilanza degli ispettorati del corpo forestale.
• Dir. - La legge 30 dicembre 1923 n. 3.267, la
più importante fra quelle in materia di
b. e di terreni montani,
sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e
destinazione che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la
stabilità o turbare il regime delle acque. Per detti terreni vincolati,
la trasformazione dei
b. in altre qualità di coltura e la
trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale e alle modalità
da esso prescritte. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo è in
ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni: a) nei
b. di nuovo
impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli
incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle
giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di
danno; b) nei
b. adulti troppo radi e deperenti è altresì
vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostruzione di essi; c)
nei
b. e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni prospettive
è, di regola, vietato il pascolo delle capre. Coloro che arrechino danni
nei
b. vincolati sono puniti con pene pecuniarie o detentive, secondo
l'entità e la natura del reato commesso.