Certificato che accompagna la merce viaggiante dal luogo di
partenza al luogo di destinazione. Disposta dal decreto presidenziale del 6
ottobre 1978, ha successivamente subito due modifiche nel dicembre 1980. La
b. di a. deve essere emessa prima dell'inizio del trasporto e in essa
devono essere contenuti tutti i dati necessari all'identificazione del mittente,
del vettore, del destinatario, del luogo di destinazione, della natura,
qualità, quantità e aspetto esteriore dei beni trasportati. Il
documento, datato, deve indicare anche l'ora di partenza ed essere numerato
progressivamente. Sono necessari tre esemplari del certificato: uno deve essere
conservato dal mittente, uno dal vettore, mentre il terzo deve essere consegnato
al destinatario. La
b. di a. viene redatta su appositi stampati. Per chi
non rispetta gli obblighi imposti dalla legge sono previste sanzioni penali e
tributarie.