(dal latino
beneficentia: benignità). Il beneficare, il fare del
bene; attività di chi esercita la carità verso il prossimo;
assistenza a persone bisognose. • St. - Il concetto di
b. nacque,
nel mondo della civiltà occidentale, col Cristianesimo; si
estrinsecò fin dai primi tempi con i soccorsi alle vedove, agli orfani,
ai poveri, ai malati. Nel Medioevo si diffuse l'usanza di lasciare morendo, o di
donare in vita, somme destinate a scopi benefici: si ebbero così gli
asili per i pellegrini, gli ospedali, le confraternite per l'assistenza ai
malati e ai moribondi, le elemosine ai poveri. Nel XV sec. sorsero i Monti di
Pietà e i primi istituti per malati di mente ed epilettici. Nei secc.
XVII e XVIII si ebbero ospizi per i ciechi, per l'infanzia abbandonata, per i
sordomuti; più antiche le istituzioni che provvedevano ai carcerati o a
dotare fanciulle povere, in vista sia del matrimonio sia della vita religiosa;
dalla fine del XVII sec. si ebbero, inoltre, le prime confraternite o
congregazioni di carità. Con l'Illuminismo, cominciò ad affermarsi
il concetto che il fare del bene sia imposto non dal semplice sentimento
religioso, bensì dalla ragione e dall'interesse. Cominciò
così a svilupparsi, per assumere caratteristiche più precise nei
secc. XIX e XX, la concezione moderna dell'assistenza sociale, concepita come un
vero e proprio obbligo della società verso i bisognosi, e non come
semplice atto di caritatevole liberalità. • Dir. - La
b. si
distingue in
pubblica e
privata. La
b. pubblica, a sua
volta, si distingue in:
legale e
istituzionale. La
b.
legale trova la sua base nella legge; appartiene allo Stato, agli enti
territoriali e a taluni enti istituzionali; il soggetto della
b. è
sempre un ente pubblico. Il concorso delle varie condizioni, alle quali la legge
subordina il godimento della
b., si denomina
titolo alla b. La
b. pubblica ha essenzialmente un carattere riparatorio e, da tale punto
di vista, si distingue dall'assistenza, che ha principalmente uno scopo
preventivo. La Costituzione italiana, mentre non menziona affatto la
b.,
prevede, per ogni cittadino inabile al lavoro, sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. La
b.
istituzionale è quella erogata da enti in conformità alle
disposizioni dei propri statuti o regolamenti interni; a differenza della
b.
legale, che ha una base tributaria, si fonda su atti di liberalità di
privati.