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Bene.

Ciò che è buono in se stesso, cioè perfetto nella compiutezza del suo essere o nel suo valore morale, e quindi oggetto di desiderio, causa e fine dell'azione umana. ║ Il sommo b.: nel Cristianesimo, Dio. ║ Virtù intrinseca, qualità spirituale, azione buona. ║ Ciò che è utile, piacevole, conveniente: il b. della patria. ║ Affetto, amore. • Filos. - Il b. è il fine della volontà morale. Pertanto la determinazione del concetto di b. viene sostanzialmente a coincidere con quella del valore morale dell'attività umana. L'etica è oggettivamente orientata verso la scoperta di un b. in sé. Il messaggio evangelico porta a riconoscere il b. nella volontà buona (Kant). ║ Sommo b.: per i filosofi greci, il b. che è tale per se stesso, al quale tutti gli altri b. si subordinano come mezzi al fine, e costituisce quindi il fine ultimo della vita. Per Kant, un b. che soddisfi l'uomo intero, ragione e sensibilità, unendo la felicità alla virtù. • Rel. - Nella morale cattolica si definiscono come b. superflui quelli che devono essere erogati, secondo il precetto evangelico dell'elargizione, in rapporto alle condizioni di chi possiede e allo stato di necessità di colui al quale va fatta l'elargizione. • Sociol. - La sociologia cattolica esprime nel b. comune l'idea secondo la quale ragione ultima di tutta l'attività dello Stato, politica ed economica, deve mirare all'attuazione duratura delle condizioni necessarie ai cittadini per lo sviluppo della loro vita materiale, intellettuale e religiosa. Il b. comune è dunque il fine della società; è un b. universale, in quanto deve essere ripartito equamente fra tutti i membri della società; è un b. integrativo, nel senso che l'azione sociale si limita a supplire all'impotenza dei singoli e non va oltre; è un b. temporale, ma subordinato alla morale. • Econ. - B. economico: qualsiasi oggetto dotato di un prezzo positivo, atto a soddisfare un bisogno e disponibile in quantità limitata. Il requisito del prezzo positivo richiede che esista un mercato in cui l'oggetto è presente. In base alla concezione economica che individua nei prezzi relativi gli indicatori di scarsità delle merci, o delle risorse idonee a produrle, il requisito del prezzo positivo del b. si risolve nel presupposto che esso sia scarso, rispetto ai bisogni ai quali esso corrisponde. L'utilità, l'accessibilità e la limitazione dell'offerta in rapporto al fabbisogno sono quindi gli attributi che contraddistinguono i b. economici. Essi vengono di solito suddivisi in b. durevoli e fugaci, a seconda che possano prestare più servizi utili in modo permanente o esauriscano le loro proprietà nell'atto in cui prestano un solo servizio. Si distinguono inoltre in diretti e indiretti, a seconda che non richiedano trasformazione alcuna per esser atti a soddisfare i bisogni, o possano dar luogo alla produzione di b. diretti soltanto attraverso una o più trasformazioni e con il concorso di altri b. Si dicono complementari i b. che prestano il servizio di cui sono capaci solo se impiegati insieme. Si dicono surrogati i b. diretti o indiretti che, avendo proprietà analoghe, sono atti a soddisfare lo stesso bisogno. I b. alternativi possono essere impiegati in usi diversi, ma, se adibiti a uno scopo, non possono più servire all'altro. I b. a offerta congiunta o a costi congiunti risultano da uno stesso processo produttivo, per cui producendone uno si deve necessariamente produrre anche l'altro. I b. concorrenti tra loro nell'offerta si producono utilizzando gli stessi fattori di produzione, per cui aumentando la produzione dell'uno si deve ridurre quella dell'altro. • Dir. - Secondo la definizione del Codice Civile, la cosa che può formare oggetto di diritto. Il regime giuridico del b. varia in relazione alla natura del diritto del quale può essere oggetto. Fondamentale è la distinzione operata nell'ambito del diritto positivo, tra b. immobili e b. mobili. Dal punto di vista del senso comune, immobile è quel b. che per sua natura non può essere trasportato da un luogo a un altro senza che ne sia alterata la consistenza. Mobile è definito il b. che può essere trasportato da un luogo a un altro senza che ne sia alterata la consistenza. Le cose immobili hanno di solito un valore economico superiore, quindi in campo giuridico sono regolamentate in modo particolare da parte del legislatore. Esse infatti possono venire trasferite soltanto con atto scritto, sono soggette a trascrizione e si possono usucapire solo con il decorso di un lasso di tempo molto lungo. D'altro canto i b. mobili possono per loro natura circolare con notevole rapidità, senza forme particolari, si possono usucapire in minor tempo e il loro semplice possesso, accompagnato da titolo idoneo al trasferimento della proprietà e dalla buona fede, ne comporta l'acquisto in proprietà. Peraltro esiste una particolare categoria di b. mobili, i b. mobili registrati (automobili, navi e aereomobili), la cui circolazione non è libera in quanto essi sono soggetti a iscrizione nei pubblici registri.