Ciò che è buono in se stesso, cioè perfetto nella
compiutezza del suo essere o nel suo valore morale, e quindi oggetto di
desiderio, causa e fine dell'azione umana. ║
Il sommo b.: nel
Cristianesimo, Dio. ║ Virtù intrinseca, qualità spirituale,
azione buona. ║ Ciò che è utile, piacevole, conveniente:
il b. della patria. ║ Affetto, amore. • Filos. - Il
b.
è il fine della volontà morale. Pertanto la determinazione del
concetto di
b. viene sostanzialmente a coincidere con quella del valore
morale dell'attività umana. L'etica è oggettivamente orientata
verso la scoperta di un
b. in sé. Il messaggio evangelico porta a
riconoscere il
b. nella volontà buona (Kant). ║
Sommo
b.: per i filosofi greci, il
b. che è tale per se stesso, al
quale tutti gli altri
b. si subordinano come mezzi al fine, e costituisce
quindi il fine ultimo della vita. Per Kant, un
b. che soddisfi l'uomo
intero, ragione e sensibilità, unendo la felicità alla
virtù. • Rel. - Nella morale cattolica si definiscono come
b.
superflui quelli che devono essere erogati, secondo il precetto evangelico
dell'elargizione, in rapporto alle condizioni di chi possiede e allo stato di
necessità di colui al quale va fatta l'elargizione. • Sociol. - La
sociologia cattolica esprime nel
b. comune l'idea secondo la quale
ragione ultima di tutta l'attività dello Stato, politica ed economica,
deve mirare all'attuazione duratura delle condizioni necessarie ai cittadini per
lo sviluppo della loro vita materiale, intellettuale e religiosa. Il
b.
comune è dunque il fine della società; è un
b.
universale, in quanto deve essere ripartito equamente fra tutti i membri
della società; è un
b. integrativo, nel senso che l'azione
sociale si limita a supplire all'impotenza dei singoli e non va oltre; è
un
b. temporale, ma subordinato alla morale. • Econ. -
B.
economico: qualsiasi oggetto dotato di un prezzo positivo, atto a soddisfare
un bisogno e disponibile in quantità limitata. Il requisito del prezzo
positivo richiede che esista un mercato in cui l'oggetto è presente. In
base alla concezione economica che individua nei prezzi relativi gli indicatori
di scarsità delle merci, o delle risorse idonee a produrle, il requisito
del prezzo positivo del
b. si risolve nel presupposto che esso sia
scarso, rispetto ai bisogni ai quali esso corrisponde. L'utilità,
l'accessibilità e la limitazione dell'offerta in rapporto al fabbisogno
sono quindi gli attributi che contraddistinguono i
b. economici. Essi
vengono di solito suddivisi in
b. durevoli e
fugaci, a seconda che
possano prestare più servizi utili in modo permanente o esauriscano le
loro proprietà nell'atto in cui prestano un solo servizio. Si distinguono
inoltre in
diretti e
indiretti, a seconda che non richiedano
trasformazione alcuna per esser atti a soddisfare i bisogni, o possano dar luogo
alla produzione di
b. diretti soltanto attraverso una o più
trasformazioni e con il concorso di altri
b. Si dicono
complementari i
b. che prestano il servizio di cui sono capaci
solo se impiegati insieme. Si dicono
surrogati i
b. diretti o
indiretti che, avendo proprietà analoghe, sono atti a soddisfare lo
stesso bisogno. I
b. alternativi possono essere impiegati in usi diversi,
ma, se adibiti a uno scopo, non possono più servire all'altro. I
b. a
offerta congiunta o
a costi congiunti risultano da uno stesso
processo produttivo, per cui producendone uno si deve necessariamente produrre
anche l'altro. I
b. concorrenti tra loro nell'offerta si producono
utilizzando gli stessi fattori di produzione, per cui aumentando la produzione
dell'uno si deve ridurre quella dell'altro. • Dir. - Secondo la
definizione del Codice Civile, la cosa che può formare oggetto di
diritto. Il regime giuridico del
b. varia in relazione alla natura del
diritto del quale può essere oggetto. Fondamentale è la
distinzione operata nell'ambito del diritto positivo, tra
b. immobili e
b. mobili. Dal punto di vista del senso comune,
immobile è
quel
b. che per sua natura non può essere trasportato da un luogo
a un altro senza che ne sia alterata la consistenza.
Mobile è
definito il
b. che può essere trasportato da un luogo a un altro
senza che ne sia alterata la consistenza. Le cose immobili hanno di solito un
valore economico superiore, quindi in campo giuridico sono regolamentate in modo
particolare da parte del legislatore. Esse infatti possono venire trasferite
soltanto con atto scritto, sono soggette a trascrizione e si possono usucapire
solo con il decorso di un lasso di tempo molto lungo. D'altro canto i
b.
mobili possono per loro natura circolare con notevole rapidità, senza
forme particolari, si possono usucapire in minor tempo e il loro semplice
possesso, accompagnato da titolo idoneo al trasferimento della proprietà
e dalla buona fede, ne comporta l'acquisto in proprietà. Peraltro esiste
una particolare categoria di
b. mobili, i
b. mobili registrati
(automobili, navi e aereomobili), la cui circolazione non è libera in
quanto essi sono soggetti a iscrizione nei pubblici registri.