Reato la cui punibilità è condizionata alla dichiarazione di
fallimento (articoli 216 e 217 legge fallimentare). È
fraudolenta
o
semplice secondo che l'elemento soggettivo si concreti in un dolo o in
una colpa. È punito a titolo di
b. fraudolenta: l'imprenditore
fallito che abbia, prima o durante il fallimento, distratto, occultato,
dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, abbia esposto o riconosciuto
passività inesistenti; l'imprenditore che prima del fallimento abbia
sottratto, distrutto o falsificato, tutto o in parte, con lo scopo di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai
creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo tale
da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari, o che, durante il fallimento, abbia sottratto, distrutto o falsificato i
libri e le altre scritture contabili; l'imprenditore che prima o durante la
procedura fallimentare allo scopo di favorire, a danno degli altri creditori,
taluno di essi, esegua pagamenti o simili titoli di prelazione. La pena è
la reclusione da tre a dieci anni o da uno a cinque anni, l'inabilitazione
decennale all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la
stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. È
punito a titolo di
b. semplice, con la reclusione da sei mesi a due anni,
l'imprenditore fallito che, pur non avendo commesso atti costituenti
b.
fraudolenta: abbia fatto spese personali o per la famiglia eccessive e
sproporzionate rispetto alla sua condizione economica; abbia consumato una
notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente
imprudenti; abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il
fallimento; abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la
dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; non abbia
soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o
fallimentare; non abbia tenuto, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di
fallimento o dall'inizio dell'impresa, se questa ha una minore durata, i libri e
le altre scritture contabili prescritte dalla legge o li abbia tenuti in modo
irregolare o incompleto. Come pena accessoria è prevista l'inabilitazione
dall'esercizio dell'impresa e l'incapacità a esercitare uffici direttivi
fino a un massimo di due anni.