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Bancarotta.

Reato la cui punibilità è condizionata alla dichiarazione di fallimento (articoli 216 e 217 legge fallimentare). È fraudolenta o semplice secondo che l'elemento soggettivo si concreti in un dolo o in una colpa. È punito a titolo di b. fraudolenta: l'imprenditore fallito che abbia, prima o durante il fallimento, distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti; l'imprenditore che prima del fallimento abbia sottratto, distrutto o falsificato, tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, o che, durante il fallimento, abbia sottratto, distrutto o falsificato i libri e le altre scritture contabili; l'imprenditore che prima o durante la procedura fallimentare allo scopo di favorire, a danno degli altri creditori, taluno di essi, esegua pagamenti o simili titoli di prelazione. La pena è la reclusione da tre a dieci anni o da uno a cinque anni, l'inabilitazione decennale all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. È punito a titolo di b. semplice, con la reclusione da sei mesi a due anni, l'imprenditore fallito che, pur non avendo commesso atti costituenti b. fraudolenta: abbia fatto spese personali o per la famiglia eccessive e sproporzionate rispetto alla sua condizione economica; abbia consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; non abbia tenuto, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento o dall'inizio dell'impresa, se questa ha una minore durata, i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge o li abbia tenuti in modo irregolare o incompleto. Come pena accessoria è prevista l'inabilitazione dall'esercizio dell'impresa e l'incapacità a esercitare uffici direttivi fino a un massimo di due anni.