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Azzardo, Giochi d'.

Giochi aventi come fine la ripartizione fra i giocatori di poste, versate prima o durante il gioco stesso, e il cui esito non dipende che in minima parte dall'abilità dei partecipanti e quasi esclusivamente dal caso. I g. d'a. comprendono giochi con i dadi, gli aliossi, il girlo, giochi con le carte (poker, baccarà, ventuno), la roulette, ecc. Per estensione si possono includere la tombola, le lotterie, la morra e anche le scommesse, e in questo caso al gusto del rischio si unisce la passione per l'avvenimento sul quale si scommette, come nel caso delle corse dei cavalli. ║ Per estens. - Rischio, incertezza di risultato. • Dir. pen. - Il g.d'a. è considerato reato secondo l'articolo 718 del Codice Penale. Lo commette chiunque tenga o agevoli g. d'a. in luogo pubblico o in circoli privati e chi vi partecipi. Costituisce aggravante la tenuta abituale di casa da gioco, la rilevanza delle poste e la presenza di minorenni. Il denaro esposto è confiscato.