Giochi aventi come fine la ripartizione fra i giocatori di
poste, versate prima o durante il gioco stesso, e il cui esito non dipende che
in minima parte dall'abilità dei partecipanti e quasi esclusivamente dal
caso. I
g. d'a. comprendono giochi con i dadi, gli aliossi, il girlo,
giochi con le carte (poker, baccarà, ventuno), la roulette, ecc. Per
estensione si possono includere la tombola, le lotterie, la morra e anche le
scommesse, e in questo caso al gusto del rischio si unisce la passione per
l'avvenimento sul quale si scommette, come nel caso delle corse dei cavalli.
║ Per estens. - Rischio, incertezza di risultato.
• Dir. pen. - Il
g.d'a. è
considerato reato secondo l'articolo 718 del Codice Penale. Lo commette chiunque
tenga o agevoli
g. d'a. in luogo pubblico o in circoli privati e chi vi
partecipi. Costituisce aggravante la tenuta abituale di casa da gioco, la
rilevanza delle poste e la presenza di minorenni. Il denaro esposto è
confiscato.