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Azione.

L'agire; il momento, la conseguenza di un atto. • Dir. - In diritto processuale civile, il diritto soggettivo di ottenere dall'autorità giurisdizionale una sentenza di merito, cioè una sentenza che potrà essere sia favorevole che sfavorevole all'attore. Le condizioni dell'a. sono l'interesse ad agire, la legittimazione e la possibilità giuridica. L'assenza anche di una sola di esse induce carenza di a. e può essere rilevata, anche d'ufficio, in qualunque grado del processo. In diritto processuale penale si definisce a. l'attività processuale del pubblico ministero diretta a ottenere dal giudice una decisione che dichiari realizzabile la pretesa punitiva dello Stato derivante da un reato. • Sociol. - A. sociale: concetto introdotto da Max Weber ed entrato a far parte dell'analisi sociologica come elemento centrale. Esso indica qualsiasi comportamento, consapevolmente orientato, che tenga conto del rapporto tra chi lo pone in essere e altri individui o gruppi sociali. L'a. sociale, in quanto dotata di senso e volta al conseguimento di un fine, rappresenta un elemento fondamentale delle scienze sociali. Secondo la tipologia weberiana, l'a. sociale può essere razionale, rispetto allo scopo e al valore (cioè tendere al raggiungimento di un fine strumentale o uniformarsi agli imperativi di una credenza); tradizionale (cioè conforme a una consuetudine); affettiva (dettata cioè da motivazioni emotive). • Filos. - Intesa, secondo il significato più semplice del termine, come un atto dettato da un'intenzione e volto a un fine, l'a. si distingue dall'attivismo e dal volontarismo. Quando l'a. viene isolata dal suo fine e l'intenzione coincide con l'a. stessa si ha l'attività pura. Quando l'a. viene concepita come attività inconscia, spinta incoercibile a fare, si ha il volontarismo (volontà che vuole perché vuole). Opposto all'attivismo e al volontarismo, che ebbe in Schopenhauer e in Nietzsche i suoi massimi assertori, è l'intellettualismo, per il quale l'a. è sempre inferiore al pensiero e l'intelletto sempre superiore alla volontà, così da ridurre l'a. al pensiero. La concezione intellettualistica risale ad Aristotele, per il quale l'unica vera attività è quella del pensiero, che pensa se stesso. Nella sua logica inoltre Aristotele contrappone l'a., come categoria, alla passione. Di tipo intellettualistico è anche la concezione dell'idealismo che concepisce, come a. prima il pensiero, lo spirito cosciente. Si giunge così alla concezione del Gentile per il quale solo l'autocoscienza è la vera a., atto puro. Croce afferma che, nella pratica, volizione e a. sono tutt'uno, in quanto "l'una è l'altra, e resterebbe, senza l'altra, mutilata e inconcepibile". Non si deve però confondere, secondo Croce, l'a. con l'accadimento, dato che la prima è opera del singolo e il secondo del Tutto. Quale termine contrapposto a passione, l'a. è stata variamente giudicata. Secondo Cartesio a. e passione coincidono, ma vengono definite e considerate a. da parte del soggetto agente, "passione" da parte di chi riceve l'a. Dell'a. si è occupato in modo particolare M. Blondel, che nell'opera ormai classica L'Action (1895) dimostra che l'a. rivela la totalità e l'essenza della natura umana. L'a., per essere concepibile, ha bisogno che l'uomo sia pensato come finito e come potenzialmente partecipe dell'infinito. Essa esige la distinzione tra l'attivo e il passivo, tra l'intenzione e l'attuazione, tra il particolare e l'universale, tra l'individuo e la società. Vita e a. sono termini identici e da ciò consegue che l'a. non può mai arrestarsi. • Econ. - L'a. è un titolo di credito, avente il carattere di quota di proprietà, emesso da società industriali, commerciali, assicurative, bancarie, ecc., dette appunto società per _a. L'emissione di a. sul mercato, rappresenta una forma di finanziamento per quelle società che, avendo raggiunto dimensioni rilevanti, non possono più esclusivamente contare sull'autofinanziamento né sul ricorso a prestiti o crediti. Anche se formalmente si tratta di "quote di proprietà", esse non sono rimborsabili, cosicché il valore dell'a. risulta in primo luogo dall'ammontare e dalla regolarità dei dividendi pagati. Le società per a. possono ricorrere all'emissione di obbligazioni, di a. ordinarie o di a. preferenziali. Le obbligazioni sono titoli di credito che non rappresentano quote di proprietà ma di "debito", cioè di un debito contratto dalla società attraverso l'emissione, appunto, di obbligazioni, a un tasso prestabilito. A differenza dell'obbligazionista e anche dell'azionista cosiddetto "privilegiato", l'azionista ordinario ha diritto di partecipare a tutti i profitti dell'azienda e di controllarne le decisioni, ma deve altresì sopportare la sua parte di eventuali perdite dell'impresa. Pertanto egli corre un rischio maggiore rispetto a quello del detentore di obbligazioni e di a. preferenziali o privilegiate, in quanto non può ricevere alcun dividendo sino a quando non siano stati pagati gli interessi dovuti agli obbligazionisti, che non hanno però alcun controllo sulle decisioni dell'azienda e ricevono un reddito nominalmente più basso, anche se più costante. Le a. preferenziali o privilegiate rappresentano una via di mezzo tra le obbligazioni e le a. ordinarie. Esse assomigliano alle obbligazioni in quanto l'acquirente ne deriva una percentuale fissa di reddito, che può essere del cinque o più per cento del valore nominale dell'a., indipendentemente dagli utili dell'azienda. Inoltre l'azionista preferenziale ha maggiore sicurezza, rispetto all'azionista ordinario, di ricevere i dividendi, in quanto il suo diritto viene immediatamente dopo quello dell'obbligazionista e precede quello dell'azionista ordinario. Tuttavia, la qualifica di "privilegiate" non deve trarre in inganno, poiché esse hanno in realtà un valore minore rispetto alle a. ordinarie. Infatti sono prive del diritto di voto e hanno perciò una quotazione sfavorevole. Gli azionisti ordinari, d'altra parte, possono non ricevere alcun dividendo sino a quando i profitti netti della società non raggiungano una cifra superiore a quella necessaria per coprire gli interessi degli obbligazionisti e degli azionisti preferenziali, oppure, se i guadagni sono modesti, modesti saranno i dividendi, mentre se la società ha un'annata prospera e cospicui sono i guadagni, tanto maggiore sarà la cifra disponibile per essere divisa tra gli azionisti ordinari. Pertanto, le prospettive di dividendo di una società per a. dipendono dalla possibilità di guadagno dell'impresa. Spesso le a. preferenziali sono rese più attraenti da una clausola di "partecipazione", secondo cui, se i profitti eccedono una cifra prestabilita, gli ulteriori profitti vengono distribuiti sia ai possessori di a. ordinarie che a quelli di a. preferenziali. Nel mercato azionario possono verificarsi tendenze al rialzo o al ribasso. Nel primo caso, si ha una richiesta di a. superiore alla disponibilità, per cui esse vengono cedute a prezzi sempre più alti; nel secondo caso, si ha la tendenza opposta, essendo più numerosi coloro che sono disposti a cedere le loro a. di quanti siano disposti a comprarle. Ciò avviene spesso in seguito a manovre speculative, indipendentemente dall'effettivo andamento delle aziende e dalla loro attività di affari, anche se, ovviamente, contribuiscono a determinare i prezzi delle a. anche l'attività economica, il reddito nazionale, i profitti delle società azionarie e l'andamento generale dell'economia. Generalmente le a. possono circolare liberamente, ma la legge ammette che l'atto costitutivo della società ponga dei limiti alla loro circolazione: la limitazione più diffusa negli statuti di alcune società (per esempio le assicurazioni e le banche) è quella di subordinare il trasferimento delle a. all'approvazione del consiglio di amministrazione della società stessa (questa è una clausola che in base all'art. 22 della legge n. 281/1985 è inefficace se subordina gli effetti del trasferimento delle a. al gradimento degli organi sociali). Un'altra limitazione che è possibile trovare negli statuti costitutivi di piccole società per a. è la clausola di prelazione, per cui gli azionisti che intendono liberarsi delle loro a. si impegnano a offrirle in primo luogo agli altri azionisti. ║ A. di risparmio: titolo azionario privilegiato nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, ma il cui possesso non dà diritto di voto nelle assemblee delle società per a. Le emissioni di a. di risparmio, da parte delle società le cui a. sono quotate in borsa, ha ottenuto riconoscimento giuridico in Italia sulla base di una legge approvata il 7.6.1974. Poiché lo scopo di questo titolo azionario è quello di indirizzare il piccolo risparmio e aprire alle aziende un nuovo canale di rifornimento di capitale, le a. di risparmio offrono maggiori garanzie rispetto agli altri. • Fin. - Con la riforma tributaria varata nel 1973, è stato sancito l'obbligo della nominatività dei titoli azionari emessi da tutte le società aventi sede in territorio italiano.