L'agire; il momento, la conseguenza di un atto.
• Dir. - In diritto processuale civile, il
diritto soggettivo di ottenere dall'autorità giurisdizionale una sentenza
di merito, cioè una sentenza che potrà essere sia favorevole che
sfavorevole all'attore. Le condizioni dell'
a. sono l'interesse ad agire,
la legittimazione e la possibilità giuridica. L'assenza anche di una sola
di esse induce
carenza di a. e può essere rilevata, anche
d'ufficio, in qualunque grado del processo. In diritto processuale penale si
definisce
a. l'attività processuale del pubblico ministero diretta
a ottenere dal giudice una decisione che dichiari realizzabile la pretesa
punitiva dello Stato derivante da un reato. •
Sociol. -
A. sociale: concetto introdotto da Max Weber ed entrato a far
parte dell'analisi sociologica come elemento centrale. Esso indica qualsiasi
comportamento, consapevolmente orientato, che tenga conto del rapporto tra chi
lo pone in essere e altri individui o gruppi sociali. L'
a. sociale, in
quanto dotata di senso e volta al conseguimento di un fine, rappresenta un
elemento fondamentale delle scienze sociali. Secondo la tipologia weberiana,
l'
a. sociale può essere
razionale, rispetto allo scopo e al
valore (cioè tendere al raggiungimento di un fine strumentale o
uniformarsi agli imperativi di una credenza);
tradizionale (cioè
conforme a una consuetudine);
affettiva (dettata cioè da
motivazioni emotive). • Filos. - Intesa, secondo
il significato più semplice del termine, come un atto dettato da
un'intenzione e volto a un fine, l'
a. si distingue dall'attivismo e dal
volontarismo. Quando l'
a. viene isolata dal suo fine e l'intenzione
coincide con l'
a. stessa si ha l'
attività pura. Quando
l'
a. viene concepita come attività inconscia, spinta incoercibile
a fare, si ha il
volontarismo (volontà che vuole perché
vuole). Opposto all'attivismo e al volontarismo, che ebbe in Schopenhauer e in
Nietzsche i suoi massimi assertori, è l'
intellettualismo, per il
quale l'
a. è sempre inferiore al pensiero e l'intelletto sempre
superiore alla volontà, così da ridurre l'
a. al pensiero.
La concezione intellettualistica risale ad Aristotele, per il quale l'unica vera
attività è quella del
pensiero, che pensa se stesso. Nella
sua logica inoltre Aristotele contrappone l'
a., come categoria, alla
passione. Di tipo intellettualistico è anche la concezione
dell'idealismo che concepisce, come
a. prima il pensiero, lo spirito
cosciente. Si giunge così alla concezione del Gentile per il quale solo
l'autocoscienza è la vera
a., atto puro. Croce afferma che, nella
pratica, volizione e
a. sono tutt'uno, in quanto "l'una è l'altra,
e resterebbe, senza l'altra, mutilata e inconcepibile". Non si deve però
confondere, secondo Croce, l'
a. con l'
accadimento, dato che la
prima è opera del singolo e il secondo del Tutto. Quale termine
contrapposto a
passione, l'
a. è stata variamente giudicata.
Secondo Cartesio
a. e passione coincidono, ma vengono definite e
considerate
a. da parte del soggetto agente, "passione" da parte di chi
riceve l'
a. Dell'
a. si è occupato in modo particolare M.
Blondel, che nell'opera ormai classica
L'Action (1895) dimostra che
l'
a. rivela la totalità e l'essenza della natura umana.
L'
a., per essere concepibile, ha bisogno che l'uomo sia pensato come
finito e come potenzialmente partecipe dell'infinito. Essa esige la distinzione
tra l'attivo e il passivo, tra l'intenzione e l'attuazione, tra il particolare e
l'universale, tra l'individuo e la società. Vita e
a. sono termini
identici e da ciò consegue che l'
a. non può mai arrestarsi.
• Econ. - L'
a. è un titolo di
credito, avente il carattere di quota di proprietà, emesso da
società industriali, commerciali, assicurative, bancarie, ecc., dette
appunto
società per _a. L'emissione di
a. sul mercato,
rappresenta una forma di finanziamento per quelle società che, avendo
raggiunto dimensioni rilevanti, non possono più esclusivamente contare
sull'autofinanziamento né sul ricorso a prestiti o crediti. Anche se
formalmente si tratta di "quote di proprietà", esse non sono
rimborsabili, cosicché il valore dell'
a. risulta in primo luogo
dall'ammontare e dalla regolarità dei dividendi pagati. Le società
per
a. possono ricorrere all'emissione di
obbligazioni, di
a.
ordinarie o di
a. preferenziali. Le
obbligazioni sono titoli
di credito che non rappresentano quote di proprietà ma di "debito",
cioè di un debito contratto dalla società attraverso l'emissione,
appunto, di obbligazioni, a un tasso prestabilito. A differenza
dell'obbligazionista e anche dell'azionista cosiddetto "privilegiato",
l'azionista ordinario ha diritto di partecipare a tutti i profitti dell'azienda
e di controllarne le decisioni, ma deve altresì sopportare la sua parte
di eventuali perdite dell'impresa. Pertanto egli corre un rischio maggiore
rispetto a quello del detentore di obbligazioni e di
a. preferenziali o
privilegiate, in quanto non può ricevere alcun dividendo sino a quando
non siano stati pagati gli interessi dovuti agli obbligazionisti, che non hanno
però alcun controllo sulle decisioni dell'azienda e ricevono un reddito
nominalmente più basso, anche se più costante. Le
a.
preferenziali o
privilegiate rappresentano una via di mezzo tra le
obbligazioni e le
a. ordinarie. Esse assomigliano alle obbligazioni in
quanto l'acquirente ne deriva una percentuale fissa di reddito, che può
essere del cinque o più per cento del valore nominale dell'
a.,
indipendentemente dagli utili dell'azienda. Inoltre l'azionista preferenziale ha
maggiore sicurezza, rispetto all'azionista ordinario, di ricevere i dividendi,
in quanto il suo diritto viene immediatamente dopo quello dell'obbligazionista e
precede quello dell'azionista ordinario. Tuttavia, la qualifica di
"privilegiate" non deve trarre in inganno, poiché esse hanno in
realtà un valore minore rispetto alle
a. ordinarie. Infatti sono
prive del diritto di voto e hanno perciò una quotazione sfavorevole. Gli
azionisti ordinari, d'altra parte, possono non ricevere alcun dividendo sino a
quando i profitti netti della società non raggiungano una cifra superiore
a quella necessaria per coprire gli interessi degli obbligazionisti e degli
azionisti preferenziali, oppure, se i guadagni sono modesti, modesti saranno i
dividendi, mentre se la società ha un'annata prospera e cospicui sono i
guadagni, tanto maggiore sarà la cifra disponibile per essere divisa tra
gli azionisti ordinari. Pertanto, le prospettive di dividendo di una
società per
a. dipendono dalla possibilità di guadagno
dell'impresa. Spesso le
a. preferenziali sono rese più attraenti
da una clausola di "partecipazione", secondo cui, se i profitti eccedono una
cifra prestabilita, gli ulteriori profitti vengono distribuiti sia ai possessori
di
a. ordinarie che a quelli di
a. preferenziali. Nel mercato
azionario possono verificarsi tendenze al rialzo o al ribasso. Nel primo caso,
si ha una richiesta di
a. superiore alla disponibilità, per cui
esse vengono cedute a prezzi sempre più alti; nel secondo caso, si ha la
tendenza opposta, essendo più numerosi coloro che sono disposti a cedere
le loro
a. di quanti siano disposti a comprarle. Ciò avviene
spesso in seguito a manovre speculative, indipendentemente dall'effettivo
andamento delle aziende e dalla loro attività di affari, anche se,
ovviamente, contribuiscono a determinare i prezzi delle
a. anche
l'attività economica, il reddito nazionale, i profitti delle
società azionarie e l'andamento generale dell'economia. Generalmente le
a. possono circolare liberamente, ma la legge ammette che l'atto
costitutivo della società ponga dei limiti alla loro circolazione: la
limitazione più diffusa negli statuti di alcune società (per
esempio le assicurazioni e le banche) è quella di subordinare il
trasferimento delle
a. all'approvazione del consiglio di amministrazione
della società stessa (questa è una clausola che in base all'art.
22 della legge n. 281/1985 è inefficace se subordina gli effetti del
trasferimento delle
a. al gradimento degli organi sociali). Un'altra
limitazione che è possibile trovare negli statuti costitutivi di piccole
società per
a. è la clausola di prelazione, per cui gli
azionisti che intendono liberarsi delle loro
a. si impegnano a offrirle
in primo luogo agli altri azionisti. ║
A. di risparmio: titolo
azionario privilegiato nella ripartizione degli utili e nel rimborso del
capitale, ma il cui possesso non dà diritto di voto nelle assemblee delle
società per
a. Le emissioni di
a. di risparmio, da parte
delle società le cui
a. sono quotate in borsa, ha ottenuto
riconoscimento giuridico in Italia sulla base di una legge approvata il
7.6.1974. Poiché lo scopo di questo titolo azionario è quello di
indirizzare il piccolo risparmio e aprire alle aziende un nuovo canale di
rifornimento di capitale, le
a. di risparmio offrono maggiori garanzie
rispetto agli altri. • Fin. - Con la riforma
tributaria varata nel 1973, è stato sancito l'obbligo della
nominatività dei titoli azionari emessi da tutte le società aventi
sede in territorio italiano.