Risultato, manifestazione di una forza, di una
volontà. ║ Azione che implica un giudizio morale. ║ Movimento
del volto, del corpo; gesto. ║ Atteggiamento, aspetto, comportamento.
║ In agiografia e nella storia religiosa, narrazioni o verbali di processi
penali. ║ Ogni azione consapevolmente compiuta, suscettibile di
conseguenze giuridiche. ║ Attestazione scritta di effetto legale a uso
pubblico o privato; documento, certificato. ║ Al plurale: insieme di
documenti contenuti in un archivio legale; compilazioni, verbali che contengono
il resoconto di un dibattito processuale o dell'attività di un convegno e
simili. • Filos. - Con il termine
a. si
può intendere sia l'attività realizzante, sia l'attività
prodotta da quella attività. Nella dottrina aristotelica la distinzione
tra
a. e potenza è fondamentale e i due concetti sono in stretta
relazione tra loro. L'
a. indica lo stato dell'essere pienamente
realizzato, mentre la potenza rappresenta la condizione dell'essere in via di
divenire ed è quindi precedente all'
a. Aristotele pone inoltre il
concetto di
a. puro. Tutte le sostanze che divengono, che passano
cioè dalla potenza all'
a., presuppongono una sostanza in
a.
che causa il loro sviluppo. Ma poiché nell'ordine delle cause non
è possibile andare all'infinito, è necessario ammettere una causa
originaria che sia, a sua volta, non attuata da altro, cioè
a.
puro, privo di potenza. Tale concetto è stato ripreso e interpretato
nell'ambito della filosofia scolastica. San Tommaso dopo aver distinto i due
significati del termine
a. (
a. inteso come operazione e
a.
inteso come forma e integralità della cosa) afferma per chiarire il
concetto di
a. puro, che l'essenza è potenziale rispetto
all'esistenza, da cui consegue che nelle creature, l'esistenza è data da
altro, nel Creatore (Dio è inteso come
a. puro) essenza ed
esistenza coincidono. Hegel concepisce l'
a. come realizzazione dell'idea:
"essa si attua, si produce e gode se stessa eternamente come Spirito Assoluto".
Gentile ha proposto di identificare soggettività pensante e
a.
puro, negando al di là dell'
a. di pensiero ogni realtà
trascendente sia naturalisticamente che spiritualisticamente intesa.
• Dir. - Ogni azione, compiuta consapevolmente,
produttiva di conseguenze giuridiche. L'
a. è lecito se conforme
all'ordinamento; illecito se pregiudica ingiustamente interessi altrui:
quest'ultimo è pertanto vietato. Gli
a. leciti con conseguenze
giuridiche, nel diritto privato, possono essere costituiti sia da azioni
materiali, che da dichiarazioni - scritte o meno - indicanti una determinata
volontà (V. NEGOZIO GIURIDICO), o la
conoscenza di un determinato fatto. Gli
a. giuridici sono numerosi.
║
A. di nascita: documento che attesta l'entrata nella
società di una nuova persona. ║
A. di notorietà o
notorio: attestazione raccolta da pubblici ufficiali su fatti o posizioni
di diritto che sono a conoscenza di tutte le persone nella cerchia della quale
si svolgono o si verificano e che hanno efficacia di prove legali. ║
A.
pubblico: quello redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, funzionario
dello Stato. ║
A. di Stato civile: sono quelli raccolti
nell'interesse pubblico dello Stato sulla posizione dei cittadini allo scopo di
stabilire il loro grado di capacità civile e politica e il loro stato.
║
A. giudiziario: quello che proviene dai funzionari dell'ordine
giudiziario, secondo le relative attribuzioni. ║
A. notarile:
quello redatto dai notai con le dovute formalità. ║
A. di
ordinaria amministrazione: operazione compiuta per la conservazione di una
cosa o patrimonio, senza alterare la natura o la sostanza del bene stesso.
║
A. amministrativo: quello con cui si attesta la validità
di un documento (visto, permesso, ecc.). ║
A. processuale: nel
diritto processuale (civile e penale), quello che dà avvio al processo,
consentendone lo svolgimento e la conclusione (citazioni in giudizio, ordinanze,
notifiche, sentenze e così via). • Ling.
- Concetto introdotto da A. Gardiner, J.L. Austin e J.R. Searle per definire la
più piccola unità della comunicazione linguistica emessa dal
soggetto parlante. La lunghezza dell'
a. linguistico può variare da
una parola a un intero testo compiuto. Si distinguono vari tipi di
a.
linguistico: enunciativo (consistente nell'emissione di un enunciato),
illocutivo (esprime l'esecuzione di un'azione tramite un
a. linguistico),
perlocutivo (determina l'effetto dell'
a. linguistico sull'ascoltatore).
• Teat. - Una delle parti in cui si divide
un'azione teatrale, che viene delimitata, nella rappresentazione,
dall'abbassarsi del sipario. L'antico dramma greco non ebbe una vera e propria
divisione in
a. Nella tragedia le parti dell'azione erano distinte dagli
intermezzi corali e dalle danze. A Roma il termine
actus apparve per la
prima volta in Varrone, mentre fu Orazio che stabilì che gli
a.
dovevano essere cinque. Ma non si può conoscere con certezza se le
commedie di Plauto e di Terenzio fossero divise in
a., poiché tale
divisione è ignorata nei manoscritti ritrovati. Nelle sacre
rappresentazioni medievali, le varie parti erano intercalate da intermezzi
musicali. Soltanto col Rinascimento italiano si divisero tutti i generi teatrali
in
a., generalmente in numero di cinque. Nel teatro spagnolo del Secolo
d'oro, i drammi erano divisi in
giornate. Nel teatro moderno la forma
più classica rimane quella in tre
a.