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Atto.

Risultato, manifestazione di una forza, di una volontà. ║ Azione che implica un giudizio morale. ║ Movimento del volto, del corpo; gesto. ║ Atteggiamento, aspetto, comportamento. ║ In agiografia e nella storia religiosa, narrazioni o verbali di processi penali. ║ Ogni azione consapevolmente compiuta, suscettibile di conseguenze giuridiche. ║ Attestazione scritta di effetto legale a uso pubblico o privato; documento, certificato. ║ Al plurale: insieme di documenti contenuti in un archivio legale; compilazioni, verbali che contengono il resoconto di un dibattito processuale o dell'attività di un convegno e simili. • Filos. - Con il termine a. si può intendere sia l'attività realizzante, sia l'attività prodotta da quella attività. Nella dottrina aristotelica la distinzione tra a. e potenza è fondamentale e i due concetti sono in stretta relazione tra loro. L'a. indica lo stato dell'essere pienamente realizzato, mentre la potenza rappresenta la condizione dell'essere in via di divenire ed è quindi precedente all'a. Aristotele pone inoltre il concetto di a. puro. Tutte le sostanze che divengono, che passano cioè dalla potenza all'a., presuppongono una sostanza in a. che causa il loro sviluppo. Ma poiché nell'ordine delle cause non è possibile andare all'infinito, è necessario ammettere una causa originaria che sia, a sua volta, non attuata da altro, cioè a. puro, privo di potenza. Tale concetto è stato ripreso e interpretato nell'ambito della filosofia scolastica. San Tommaso dopo aver distinto i due significati del termine a. (a. inteso come operazione e a. inteso come forma e integralità della cosa) afferma per chiarire il concetto di a. puro, che l'essenza è potenziale rispetto all'esistenza, da cui consegue che nelle creature, l'esistenza è data da altro, nel Creatore (Dio è inteso come a. puro) essenza ed esistenza coincidono. Hegel concepisce l'a. come realizzazione dell'idea: "essa si attua, si produce e gode se stessa eternamente come Spirito Assoluto". Gentile ha proposto di identificare soggettività pensante e a. puro, negando al di là dell'a. di pensiero ogni realtà trascendente sia naturalisticamente che spiritualisticamente intesa. • Dir. - Ogni azione, compiuta consapevolmente, produttiva di conseguenze giuridiche. L'a. è lecito se conforme all'ordinamento; illecito se pregiudica ingiustamente interessi altrui: quest'ultimo è pertanto vietato. Gli a. leciti con conseguenze giuridiche, nel diritto privato, possono essere costituiti sia da azioni materiali, che da dichiarazioni - scritte o meno - indicanti una determinata volontà (V. NEGOZIO GIURIDICO), o la conoscenza di un determinato fatto. Gli a. giuridici sono numerosi. ║ A. di nascita: documento che attesta l'entrata nella società di una nuova persona. ║ A. di notorietà o notorio: attestazione raccolta da pubblici ufficiali su fatti o posizioni di diritto che sono a conoscenza di tutte le persone nella cerchia della quale si svolgono o si verificano e che hanno efficacia di prove legali. ║ A. pubblico: quello redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, funzionario dello Stato. ║ A. di Stato civile: sono quelli raccolti nell'interesse pubblico dello Stato sulla posizione dei cittadini allo scopo di stabilire il loro grado di capacità civile e politica e il loro stato. ║ A. giudiziario: quello che proviene dai funzionari dell'ordine giudiziario, secondo le relative attribuzioni. ║ A. notarile: quello redatto dai notai con le dovute formalità. ║ A. di ordinaria amministrazione: operazione compiuta per la conservazione di una cosa o patrimonio, senza alterare la natura o la sostanza del bene stesso. ║ A. amministrativo: quello con cui si attesta la validità di un documento (visto, permesso, ecc.). ║ A. processuale: nel diritto processuale (civile e penale), quello che dà avvio al processo, consentendone lo svolgimento e la conclusione (citazioni in giudizio, ordinanze, notifiche, sentenze e così via). • Ling. - Concetto introdotto da A. Gardiner, J.L. Austin e J.R. Searle per definire la più piccola unità della comunicazione linguistica emessa dal soggetto parlante. La lunghezza dell'a. linguistico può variare da una parola a un intero testo compiuto. Si distinguono vari tipi di a. linguistico: enunciativo (consistente nell'emissione di un enunciato), illocutivo (esprime l'esecuzione di un'azione tramite un a. linguistico), perlocutivo (determina l'effetto dell'a. linguistico sull'ascoltatore). • Teat. - Una delle parti in cui si divide un'azione teatrale, che viene delimitata, nella rappresentazione, dall'abbassarsi del sipario. L'antico dramma greco non ebbe una vera e propria divisione in a. Nella tragedia le parti dell'azione erano distinte dagli intermezzi corali e dalle danze. A Roma il termine actus apparve per la prima volta in Varrone, mentre fu Orazio che stabilì che gli a. dovevano essere cinque. Ma non si può conoscere con certezza se le commedie di Plauto e di Terenzio fossero divise in a., poiché tale divisione è ignorata nei manoscritti ritrovati. Nelle sacre rappresentazioni medievali, le varie parti erano intercalate da intermezzi musicali. Soltanto col Rinascimento italiano si divisero tutti i generi teatrali in a., generalmente in numero di cinque. Nel teatro spagnolo del Secolo d'oro, i drammi erano divisi in giornate. Nel teatro moderno la forma più classica rimane quella in tre a.