Dir. - Elementi non essenziali per l'esistenza del reato, la
cui presenza determina una diminuzione della pena. Le
c.a. attenuano il
reato, quando non ne siano elementi costitutivi; esse sono: l'aver agito per
motivi di particolare valore morale o sociale; l'aver reagito in stato di ira,
determinato da un fatto ingiusto altrui; l'aver agito per suggestione di una
folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla
legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o
contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza; l'avere, nei
delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato
alla persona offesa dal reato, un danno patrimoniale di speciale tenuità;
l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del
colpevole, il fatto doloso della persona offesa; l'avere, prima del giudizio,
riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia
possibile, mediante restituzione. Il giudice, indipendentemente dalle
circostanze ora enunciate, può prenderne in considerazione altre se le
ritiene tali da giustificare una diminuzione della pena (
c.a. generiche).
Quando la legge non indica la misura della diminuzione della pena, all'ergastolo
è sostituita la pena della reclusione e altre pene sono diminuite in
misura non eccedente un terzo. La diminuzione di pena si opera sulla
quantità di essa che il giudice avrebbe applicato indipendentemente dalla
c.a. Se per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie
diversa, o ne determina la misura in maniera indipendente dalla pena ordinaria,
la diminuzione per le altre
c.a. si opera sulla pena stabilita per la
circostanza anzidetta. Se concorrono più
c.a. si applica la pena
meno grave per esse stabilita, eventualmente diminuita.