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Assegno.

Ordine scritto di pagamento, mediante il quale viene disposto l'utilizzo di denaro a beneficio di altri, da parte di chi ha del denaro presso una banca. ║ Somma di denaro corrisposta a qualcuno come compenso di un lavoro o di altre prestazioni. ║ A. alimentare: corresponsione di una somma a titolo di alimenti. È prevista per legge in tutti i casi in cui sussiste l'obbligo del mantenimento, nei confronti di un consanguineo o del coniuge separato (V. ALIMENTI). ║ A. bancario: titolo di credito che viene emesso dall'intestatario di un conto corrente presso una banca e che contiene l'ordine alla banca stessa di pagare a vista una determinata somma al beneficiario indicato o ad un altro, designato mediante girata. L'a. bancario, per essere completo, deve presentare, oltre alla cifra e alla firma, anche il luogo e la data di emissione. L'emissione di un a. bancario è possibile solo se il traente ha sufficienti fondi tra quelli lasciati in deposito presso la banca che riceve l'ordine. Se tali fondi non sono presenti, si ha l'emissione di un a. a vuoto. Il termine per la presentazione al pagamento parte da un minimo di otto giorni (se il pagamento avviene in un altro continente). L'a. bancario è trasferibile mediante girata, a meno che non sia stata inserita la clausola "non all'ordine". Una sentenza, emessa nel febbraio del 1974 dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che la firma apposta su un a. in bianco (nel quale cioè non vi sia indicazione dell'importo e del beneficiario), costituisce un atto di emissione. Inoltre una legge del 1990 ha stabilito che l'emissione di un a. senza l'autorizzazione del trattatario comporta una pena reclusiva da tre mesi a un anno, mentre l'emissione di un a. a vuoto comporta una multa fino a 5 milioni di lire o la reclusione fino a otto mesi. ║ A. circolare: titolo di credito emesso da una banca contro pagamento o addebito su di un conto di una somma determinata e pagabile a vista presso le filiali indicate dall'ente di emissione. Un a. circolare, per essere valido, deve presentare i seguenti requisiti: denominazione di a. circolare chiaramente espressa nel testo; nome del beneficiario, data e luogo di emissione; indicazione in cifre e in lettere della somma da pagare; firma della banca che lo emette. Si tratta senza dubbio del mezzo più conveniente per eseguire pagamenti senza materiale rimessa di denaro. ║ A. non trasferibile: può essere girato solo a una banca o ad un banchiere per l'incasso. ║ A. piazzato: viene emesso con la precisa indicazione della piazza nella quale esiste la sola filiale autorizzata al pagamento. ║ A. sbarrato: reca sulla faccia due righe parallele, indicanti che l'a. può essere pagato solo da una banca o dalla banca espressamente indicata dalla sbarratura. ║ A. turistico o travellers' cheques: a. emesso da grandi banche o compagnie di viaggi, con ordine di pagamento per una banca estera corrispondente. L'a., che viene emesso in genere a cifra fissa e in valuta straniera, è rilasciato dietro versamento dell'importo per il quale l'a. viene emesso, all'atto della consegna. ║ A. familiari: prestazione economica previdenziale, integrativa della retribuzione, cui hanno diritto i prestatori di lavoro con carico familiare. La gestione è affidata all'INPS che, attraverso la Cassa Unica Assegni Familiari, rimborsa al datore di lavoro gli a. da questo corrisposti ai singoli lavoratori alle sue dipendenze, in stretta aderenza e proporzione ai carichi di famiglia di ciascun prestatore d'opera. Il rimborso avviene mediante accredito all'imprenditore degli a. familiari da lui versati ai lavoratori che ne hanno diritto, fermo restando che l'imprenditore, ogni mese, è tenuto a pagare all'INPS i contributi stabiliti dalla legge per questo titolo. Gli a. familiari sono dovuti anche durante il preavviso, le ferie, per il periodo di prova, in caso di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché ai lavoratori agricoli autonomi, a quelli ammessi alla cassa integrazione guadagni e ai pensionati della previdenza sociale. Il diritto dei lavoratori alle somme loro dovute a titolo di a. familiare si prescrive in cinque anni. Gli a. familiari sono impignorabili, insequestrabili e incedibili, salvo che in dipendenza di un obbligo alimentare verso i soggetti in favore dei quali essi sono corrisposti. Con legge 5 marzo 1961 n. 60, 23 giugno 1961 n. 520 e successive modifiche (concernenti lo stato giuridico del personale di vari ministeri), le norme sugli a. familiari sono state estese a varie categorie di dipendenti pubblici. In base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'erogazione degli a. familiari è subordinata, oltre che alla composizione della famiglia, al reddito familiare, così che al di sopra di un dato reddito e al di sotto di un dato numero di persone a carico, gli a. familiari sono ridotti o non più erogati. La legge 28 febbraio 1986 n. 41 ha escluso dal computo del reddito familiare complessivo i redditi dei figli maggiorenni conviventi non a carico e ha stabilito inoltre, in rapporto al numero dei componenti della famiglia, nuovi limiti restrittivi. La legge 13 maggio 1988 n. 153 ha infine dettato una nuova disciplina delle prestazioni per carichi di famiglia, abolendo gli a. familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro analogo trattamento, sostituiti dall'"a. per il nucleo familiare"; la nuova prestazione compete in misura differenziata per scaglioni in rapporto alla consistenza e al reddito del nucleo familiare (del quale si considerano far parte il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli equiparati di età inferiore ai diciotto anni o inabili).