Sistema di organizzazione del lavoro proprio della
civiltà antica, medievale e moderna, attualmente in parte sostituito dal
largo impiego delle macchine e dal sorgere, nel secolo scorso, della grande
industria. È rimasto però vivo in alcuni settori della produzione,
come ad esempio nelle piccole industrie artistiche di oreficeria, ceramica,
vetreria, legno, in particolari industrie dell'abbigliamento e in alcuni
calzaturifici. L'
a. rappresenta per tradizione un settore di primaria
importanza nel quadro della vita economica italiana, e si può dire che
neppure l'affermarsi della grande industria lo abbia grandemente danneggiato, in
quanto il raggruppamento delle attività commerciali e industriali in
organizzazioni di sempre maggiori dimensioni non è giunto oltre certi
limiti. Le imprese artigianali, nell'ambito del settore industriale, svolgono
un'attività maggiormente qualificata e più difficilmente
sostituibile con apparecchiature meccaniche di grande serie. Nel XIX sec., allo
scopo di garantire la libera iniziativa economica, furono soppresse tutte le
associazioni di categoria che controllavano qualsiasi attività
produttiva, fra cui appunto le antiche Corporazioni delle arti e dei mestieri.
Più avanti il legislatore intervenne positivamente a favore delle
Corporazioni artigianali e delle piccole industrie, provvedendo a far sì
che venissero attuate norme particolari. Durante il regime fascista gli
artigiani vennero inseriti nell'ordinamento corporativo accanto agli
imprenditori industriali, secondo alcune norme che furono poi abrogate in
seguito alla restaurazione dello Stato democratico. La Costituzione ha ora
sancito la tutela e lo sviluppo dell'
a. •
St. - La storia dell'
a. è molto lunga e complessa: esso fu
già fiorente nei tempi antichi, in Grecia, in Egitto, presso gli
Etruschi, i Romani e i Cartaginesi, affermandosi soprattutto nel campo della
ceramica, del bronzo, dell'oro e dell'argento. Gli artigiani, uomini liberi la
cui abilità si avvicinava spesso all'arte, esercitavano il loro mestiere
con l'aiuto di pochi garzoni, necessariamente liberi e non appartenenti al
gruppo familiare del padrone. In seguito alle invasioni barbariche e al crollo
dell'Impero romano, l'
a. soffrì di un periodo di stasi, durante il
quale venne considerato alla stregua di un qualsiasi altro mestiere manuale.
Soltanto durante il Medioevo riacquistò la propria importanza,
affermandosi anche nel campo politico e sociale. Le botteghe artigiane si
ingrandirono e migliorarono tecnicamente, anche se gli strumenti del lavoro
erano ancora molto semplici e rudimentali. Aumentò il numero dei
lavoranti, si raffinò il lavoro, effettuato soprattutto su commissione
delle famiglie signorili. Si formarono allora le prime Corporazioni artigianali,
create dagli artigiani stessi per la loro tutela politica ed economica.
Già verso la fine del XV sec. iniziò l'espansione
dell'attività artigianale, che andava a poco a poco assumendo alcuni
caratteri tipici di quella che sarebbe poi stata l'azienda industriale. Durante
il XVIII sec. il piccolo artigiano divenne sempre più raro, in quanto lo
sviluppo del traffico e del commercio trasformò la modesta bottega
artigiana in una fabbrica maggiormente organizzata, dove trovava lavoro un
numero sempre maggiore di operai e dipendenti. L'
a., in questi ultimi
tempi, ha superato da più parti la crisi che sembrava minacciarlo e si
sta anzi avviando verso una sempre più decisa espansione.
• Dir. - È artigiana, a tutti gli effetti
di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali: a) che
abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura
artistica od usuale; b) che sia organizzata e operi con il lavoro professionale,
anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;
c) in cui il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma
tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione. Non
costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana
dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari e utilizzi fonti di
energia. Essa può svolgere la sua attività, purché non in
contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo
titolare e in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure
in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.
Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può
valersi della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo
sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.
Può essere considerata artigiana: a) l'impresa che, non lavorando in
serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i
familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti; b) l'impresa che, pur
dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente
più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi
gli apprendisti, e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del
tutto meccanizzato; c) l'impresa che svolga l'attività nel settore dei
lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; d) l'impresa che
presti servizi di trasporto e impieghi normalmente non più di cinque
dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.
È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di
società, escluse le società per azioni, a responsabilità
limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza
dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale. Per la vendita degli oggetti di produzione
propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono
esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai
comuni. Presso ogni Camera di Commercio è istituito l'albo delle imprese
artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.
L'iscrizione nello stesso è disposta, su domanda del titolare
dell'impresa, dalla Commissione Provinciale per l'
a. Contro la
deliberazione della commissione che rifiuti l'iscrizione è ammesso il
ricorso alla Commissione Regionale per l'
a. Contro la decisione di
quest'ultima, infine, può essere proposto ricorso al tribunale competente
per territorio.