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Artigianato.

Sistema di organizzazione del lavoro proprio della civiltà antica, medievale e moderna, attualmente in parte sostituito dal largo impiego delle macchine e dal sorgere, nel secolo scorso, della grande industria. È rimasto però vivo in alcuni settori della produzione, come ad esempio nelle piccole industrie artistiche di oreficeria, ceramica, vetreria, legno, in particolari industrie dell'abbigliamento e in alcuni calzaturifici. L'a. rappresenta per tradizione un settore di primaria importanza nel quadro della vita economica italiana, e si può dire che neppure l'affermarsi della grande industria lo abbia grandemente danneggiato, in quanto il raggruppamento delle attività commerciali e industriali in organizzazioni di sempre maggiori dimensioni non è giunto oltre certi limiti. Le imprese artigianali, nell'ambito del settore industriale, svolgono un'attività maggiormente qualificata e più difficilmente sostituibile con apparecchiature meccaniche di grande serie. Nel XIX sec., allo scopo di garantire la libera iniziativa economica, furono soppresse tutte le associazioni di categoria che controllavano qualsiasi attività produttiva, fra cui appunto le antiche Corporazioni delle arti e dei mestieri. Più avanti il legislatore intervenne positivamente a favore delle Corporazioni artigianali e delle piccole industrie, provvedendo a far sì che venissero attuate norme particolari. Durante il regime fascista gli artigiani vennero inseriti nell'ordinamento corporativo accanto agli imprenditori industriali, secondo alcune norme che furono poi abrogate in seguito alla restaurazione dello Stato democratico. La Costituzione ha ora sancito la tutela e lo sviluppo dell'a. • St. - La storia dell'a. è molto lunga e complessa: esso fu già fiorente nei tempi antichi, in Grecia, in Egitto, presso gli Etruschi, i Romani e i Cartaginesi, affermandosi soprattutto nel campo della ceramica, del bronzo, dell'oro e dell'argento. Gli artigiani, uomini liberi la cui abilità si avvicinava spesso all'arte, esercitavano il loro mestiere con l'aiuto di pochi garzoni, necessariamente liberi e non appartenenti al gruppo familiare del padrone. In seguito alle invasioni barbariche e al crollo dell'Impero romano, l'a. soffrì di un periodo di stasi, durante il quale venne considerato alla stregua di un qualsiasi altro mestiere manuale. Soltanto durante il Medioevo riacquistò la propria importanza, affermandosi anche nel campo politico e sociale. Le botteghe artigiane si ingrandirono e migliorarono tecnicamente, anche se gli strumenti del lavoro erano ancora molto semplici e rudimentali. Aumentò il numero dei lavoranti, si raffinò il lavoro, effettuato soprattutto su commissione delle famiglie signorili. Si formarono allora le prime Corporazioni artigianali, create dagli artigiani stessi per la loro tutela politica ed economica. Già verso la fine del XV sec. iniziò l'espansione dell'attività artigianale, che andava a poco a poco assumendo alcuni caratteri tipici di quella che sarebbe poi stata l'azienda industriale. Durante il XVIII sec. il piccolo artigiano divenne sempre più raro, in quanto lo sviluppo del traffico e del commercio trasformò la modesta bottega artigiana in una fabbrica maggiormente organizzata, dove trovava lavoro un numero sempre maggiore di operai e dipendenti. L'a., in questi ultimi tempi, ha superato da più parti la crisi che sembrava minacciarlo e si sta anzi avviando verso una sempre più decisa espansione. • Dir. - È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali: a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; b) che sia organizzata e operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari; c) in cui il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione. Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari e utilizzi fonti di energia. Essa può svolgere la sua attività, purché non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare e in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione. Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa. Può essere considerata artigiana: a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti; b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti, e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato; c) l'impresa che svolga l'attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; d) l'impresa che presti servizi di trasporto e impieghi normalmente non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti. È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai comuni. Presso ogni Camera di Commercio è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia. L'iscrizione nello stesso è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione Provinciale per l'a. Contro la deliberazione della commissione che rifiuti l'iscrizione è ammesso il ricorso alla Commissione Regionale per l'a. Contro la decisione di quest'ultima, infine, può essere proposto ricorso al tribunale competente per territorio.