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Appalto.

Contratto con il quale un soggetto (appaltatore) si impegna nei confronti di un altro soggetto (appaltante o committente) a eseguire un'opera o un servizio, verso un corrispettivo in denaro. L'appaltatore assume l'intera gestione dell'opera, impegnandosi a portarla a esecuzione a proprio rischio. Qualora non sia stato autorizzato dal committente, l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera; inoltre non può apportare variazioni alle modalità convenute per l'esecuzione dell'opera, se il committente non le ha autorizzate per iscritto. Qualora il prezzo dell'intera opera sia stato determinato globalmente e non vi sia stata una successiva pattuizione, l'appaltatore non ha diritto a un compenso integrativo, per le variazioni o per le aggiunte, anche nel caso in cui le modificazioni siano state autorizzate dal committente. È consentita una variazione del prezzo dell'a. quando, per circostanze imprevedibili al momento del contratto, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera che importino un aumento o una diminuzione superiore al quinto del prezzo complessivo convenuto. Il committente può chiedere di verificare l'opera compiuta prima di prenderne la consegna. Il rischio dell'impossibilità dell'esecuzione dell'opera, in conseguenza di una causa non imputabile alle parti, ricade sul committente, il quale è tenuto a pagare la parte di essa compiuta, nei limiti in cui è per lui utile e in proporzione al prezzo globale pattuito. Il deperimento o deterioramento dell'opera già compiuta o in corso di esecuzione, fin quando essa non sia stata accettata o il committente non sia in mora per la verifica, incidono sull'appaltatore integralmente, se oltre alla prestazione del lavoro egli abbia fornito la materia; in caso contrario, cade sul committente per quanto riguarda la materia, e sull'appaltatore per i lavori già eseguiti. Norme particolari regolano la sorte del contratto di a. in caso di morte dell'appaltatore. Si applicano le norme predette e quelle relative al contratto di somministrazione se l'a. ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi. La disciplina prevista per gli a. privati, vale anche per gli a. pubblici, risultando tuttavia integrata con norme sociali. Quando il committente è un soggetto di diritto pubblico, la scelta dell'appaltatore avviene generalmente col sistema dell'asta o del concorso, cui sono autorizzate a partecipare solo le imprese iscritte all'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche. I sistemi per giungere alla stipulazione dell'a. di opere pubbliche sono quattro: asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, a. concorso. ║ Vendita di generi di monopolio.